Art. 13.
                       Modifiche all'art. 219
  1. L'art. 219, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca  della
patente  di  guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio
provinciale  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  nei   casi
previsti  dall'art.  130,  comma  1,  e  dal prefetto del luogo della
commessa violazione quando  la  stessa  revoca  costituisce  sanzione
amministrativa  accessoria,  nonche' nei casi previsti dall'art. 120,
comma 1.".
  2. L'art. 219, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  "L'organo, l'ufficio o comando,  che  accerta  l'esistenza  di  una
delle  condizioni  per  le  quali  la legge prevede la sanzione della
revoca della patente, ne  da',  entro  i  cinque  giorni  successivi,
comunicazione  al  prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi,
previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza  di
revoca   della   patente,   con   l'intimazione  all'intestatario  di
consegnarla,  entro  cinque  giorni  dalla  notifica   dell'ordinanza
stessa,  alla  prefettura.  Dell'ordinanza  si  da'  comunicazione al
competente ufficio della Direzione generale  della  M.C.T.C.  con  le
modalita' di cui all'art. 129, comma 3.".
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  219 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  130  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  120 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  129  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.