Art. 16. Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica MANCINO, Ministro dell'interno COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994. Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 4, con esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 14, ai sensi della delibera adottata il 30 giugno 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio. Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994. Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 2; registrato con esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, essendo stato ammesso al visto con riserva l'art. 14, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994.