Art. 16. 
    Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie 
  1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni  dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in  vigore
del presente regolamento continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti. 
  3. Le disposizioni  contenute  nell'art.  12  sono  rese  operative
decorsi centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 19 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CASSESE, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
                                  COSTA, Ministro dei trasporti e 
                                  della navigazione 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994. 
  Atti di Governo, registro  n.  93,  foglio  n.  4,  con  esclusione
dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 14, ai sensi della  delibera
adottata il  30  giugno  1994  dalla  sezione  controllo  Stato  -  I
collegio. 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994. 
  Atti di Governo, registro  n.  94,  foglio  n.  2;  registrato  con
esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e  7,  essendo  stato  ammesso  al
visto con riserva l'art.  14,  ai  sensi  della  deliberazione  delle
sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994.