Art. 2.
           Procedimenti di rilascio della patente di guida
                   e procedimenti ad esso connessi
  1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono
trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
  2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione  e  revoca
quando  questi  costituiscono sanzione amministrativa accessoria come
conseguenza della commissione di illeciti  amministrativi,  di  fatti
costituenti reato, di sentenza penale di condanna.
  3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla
data  di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116,
119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130,  137,  219,  228  del  codice
della  strada  si  intendono  modificati  secondo le disposizioni dei
seguenti articoli.
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge n.  537/1993,  si
          vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Il testo degli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127,
          128, 129, 130, 137,  219,  228  del  codice  della  strada,
          approvato  con  D.Lgs.  n.    285/1992, come modificati, da
          ultimo, dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  116  (Patente  e  certificato   di   abilitazione
          professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). -
          1.  Non  si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
          aver  conseguito  la  patente  di  guida   rilasciata   dal
          competente  ufficio  provinciale  della  Direzione generale
          della M.C.T.C.
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
          ed essere in  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
          prescritti.
             3.  La patente di guida conforme al modello comunitario,
          come  previsto   nel   regolamento,   puo'   contenere   le
          indicazioni  del  gruppo sanguigno del titolare il quale e'
          tenuto a verificarne l'esattezza.    Tale  indicazione  non
          vale   comunque   in   nessun   caso   come  autorizzazione
          all'esecuzione di  eventuale  trasfusione.  La  patente  di
          guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
          guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
              A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
              B  -  Motoveicoli,  esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero  di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore a otto, anche se trainanti un  rimorchio  leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo trainante e  non  comporti  una  massa  complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
              C  -  Autoveicoli,  di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi quelli per la cui guida  e'  richiesta  la  patente
          della categoria D;
              D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto
          di  persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello
          del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti  un
          rimorchio leggero;
              E  -  Autoveicoli  per  la  cui  guida  e' richiesta la
          patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle  quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che non rientra  in  quelli  indicati  per  ciascuna  delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato  alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali   e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati, purche' il conducente  sia  abilitato  alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
             4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a
          pieno carico fino a 0,75 t.
             5.  I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni,  possono  ottenere  la  patente  speciale
          delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche  nonche'  con  determinate  prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma 4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate  sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove ricorra, e/o quale tipo di  adattamento  sia  richiesto
          sul  veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli
          in servizio di piazza o  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto   di   persone   o   in  servizio  di  linea,  le
          autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti  al  trasporto  di
          merci pericolose.
             6.  Possono  essere  abilitati alla guida di autoveicoli
          per i quali e' richiesta la patente delle categorie C  e  D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
             7.  La  validita'  della  patente puo' essere estesa dal
          competente ufficio  provinciale  della  Direzione  generale
          della  M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
          psichici ed  esame  integrativo,  a  categorie  di  veicoli
          diversi.
             8.  I  titolari  di  patente  di categoria A, B e C, per
          guidare  motocarrozzette  ed  autovetture  in  servizio  di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria C e di patente  di  categoria  E,  correlata  con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui  all'art.  115,  comma  1,  lettera  d),  numero  3), i
          titolari di patente della  categoria  D  e  di  patente  di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare  autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti   al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente  o  per  trasporto  di  scolari,  i  titolari di
          patente di categoria B e C per  guidare  mezzi  adibiti  ai
          servizi  di  emergenza  devono conseguire un certificato di
          abilitazione  professionale   rilasciato   dal   competente
          ufficio  della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base
          dei requisiti, delle modalita' e  dei  programmi  di  esame
          stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o minorati fisici. I conducenti di
          veicoli adibiti a servizi  di  emergenza  possono  ottenere
          entro  il  1  luglio  1994  (prorogato  al 31 dicembre 1994
          dall'art. 7 del D.L. 27 agosto 1994, n. 514,  in  corso  di
          conversione  in legge, n.d.r. ) il rilascio del certificato
          del tipo KE senza  sostenere  il  relativo  esame,  purche'
          esibiscano  idonea  documentazione,  che sara' definita con
          decreto del Ministro dei  trasporti,  dalla  quale  risulti
          che,   alla  data  del  1  gennaio  1993,  svolgevano  tale
          attivita' da almeno un anno.
             9. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C . Tali certificati non possono essere rilasciati ai
          mutilati e ai minorati fisici.
             10. Nel regolamento, in relazione a quanto  disposto  al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i tipi dei certificati professionali  di  cui  al  comma  9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati il modello e  le  relative  caratteristiche  della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente ufficio centrale della Direzione generale  della
          M.C.T.C.  che trasmette per posta, alla nuova residenza del
          titolare della patente di guida, un tagliando di  convalida
          da  apporre  sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
          comuni  devono  trasmettere  al  suddetto   ufficio   della
          Direzione  generale della M.C.T.C., per via telematica o su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dalla    Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   notizia
          dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
          mese  decorrente  dalla   data   di   registrazione   della
          variazione   anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe  che
          ricevono la comunicazione del  trasferimento  di  residenza
          senza  che  sia  stata  ad essi dimostrata, previa consegna
          delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
          degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre  1986,
          n.   870,   per   la  certificazione  della  variazione  di
          residenza,   ovvero   senza   che   sia   stato   ad   essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e' titolare di  patente  di  guida,  sono  responsabili  in
          solido dell'omesso pagamento.
             12.  Chiunque,  avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia conseguito la patente di guida o  il  certificato  di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinquecentomila a lire duemilioni.
             13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza  aver
          conseguito  la  patente di guida e' punito con l'arresto da
          tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
          lire duemilioni; la stessa pena si  applica  ai  conducenti
          che  guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata
          per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
            14. Chiunque, pur avendo sostenuto con  esito  favorevole
          gli  esami  di  cui all'art. 121, guida senza essere munito
          della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  cinquantamila  a  lire
          duecentomila. Ove ricorrano i motivi ostativi  al  rilascio
          della  patente  di  cui  all'art.  120,  si  applica quanto
          disposto dal comma 13.
             15. Parimenti chiunque guida autoveicoli  o  motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato   di   abilitazione    professionale,    quando
          prescritto,   o   di  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
          rilasciata dal competente ufficio della Direzione  generale
          della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato  di  abilitazione,  e'  soggetto  alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          duecentomila a lire ottocentomila.
             16. (Abrogato).
             17.  Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del  veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
          I, sezione II, del titolo VI.
             18. Con sentenza di condanna per i  reati  previsti  dal
          comma  13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo
          che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non
          sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone  la
          sospensione  della patente di guida eventualmente posseduta
          dal  condannato  per  la  durata  della  pena   principale.
          L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza,
          anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono
          procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del
          codice  di procedura penale.".  "Art. 119 (Requisiti fisici
          e psichici per il conseguimento della patente di guida).  -
          1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione
          ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
          organica o minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale
          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
          motore.  2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          sanita', o da un  ispettore  medico  delle  Ferrovie  dello
          Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio permanente
          effettivo o  da  un  medico  del  ruolo  professionale  dei
          sanitari  della  Polizia  di Stato o da un medico del ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore   medico   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento  deve
          essere  effettuato nei gabinetti medici.  3. L'accertamento
          di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di  data
          non  anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
          per sostenere l'esame di  guida.    4.  L'accertamento  dei
          requisiti  fisici  e  psichici e' effettuato da commissioni
          mediche locali  costituite  in  ogni  provincia  presso  le
          unita'  sanitarie  locali  del  capoluogo di provincia, nei
          riguardi:  a) dei mutilati e minorati fisici. Nel  caso  in
          cui  il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in
          base ai soli accertamenti clinici si  dovra'  procedere  ad
          una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
          alle   particolari  esigenze;  b)  di  coloro  che  abbiano
          superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo  a
          guidare  autocarri  di  massa  complessiva, a pieno carico,
          superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti  al
          trasporto  di  cose,  la  cui  massa  complessiva,  a pieno
          carico, non sia superiore a 20 t, macchine  operatrici;  c)
          di  coloro  per  i  quali e' fatta richiesta dal prefetto o
          dall'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.;  d)  di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito
          degli accertamenti clinici, strumentali  e  di  laboratorio
          faccia  sorgere  al  medico  di  cui al comma 2 dubbi circa
          l'idoneita' e la sicurezza della  guida.    5.  Avverso  il
          giudizio  delle  commissioni  di  cui al comma 4 e' ammesso
          ricorso entro trenta  giorni  al  Ministro  dei  trasporti.
          Questi  decide,  sentita  la  commissione  medica  centrale
          istituita  presso  il   Ministero   dei   trasporti.   Tale
          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
          di  accertamenti  demandati agli organi sanitari periferici
          delle Ferrovie dello Stato.  La  anzidetta  commissione  ha
          altresi'  il  compito, su richiesta del suddetto Ministero,
          di   esprimere   il   parere   su    particolari    aspetti
          dell'idoneita'  psichica  e  fisica alla guida, nonche' sul
          coordinamento  e  sull'indirizzo  della   attivita'   delle
          commissioni  mediche locali.  6. Di tale parere il Ministro
          dei trasporti e della navigazione si avvale anche  in  sede
          di  decisione  del  ricorso  avverso il provvedimento della
          sospensione della patente di guida  di  cui  all'art.  129,
          comma  5,  nonche' in sede di decisione del ricorso avverso
          la revoca della patente di guida  disposta  dal  competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
          7.  Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di
          cui  al  comma  4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi   territoriali   della  riabilitazione.     8.  Nel
          regolamento di esecuzione sono stabiliti:   a) i  requisiti
          fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
          guida;  b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli dei
          certificati medici; c) la composizione e  le  modalita'  di
          funzionamento  delle commissioni mediche di cui al comma 4,
          delle quali dovra' far  parte  un  medico  appartenente  ai
          servizi  territoriali della riabilitazione, qualora vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
          della   M.C.T.C   .   Puo'   intervenire,   ove   richiesto
          dall'interessato, un medico di sua fiducia.  d) i tipi e le
          caratteristiche  dei veicoli che possono essere guidati con
          le patenti speciali di categorie A, B, C e D.  9. I  medici
          di  cui  al  comma  2  o, nei casi previsti, le commissioni
          mediche di cui al comma 4, possono richiedere,  qualora  lo
          ritengano   opportuno,  che  l'accertamento  dei  requisiti
          fisici e psichici sia integrato  da  specifica  valutazione
          psico-diagnostica   effettuata   da   psicologi   abilitati
          all'esercizio  della  professione  ed   iscritti   all'albo
          professionale.  10. Con decreto del Ministro dei trasporti,
          di  concerto con il Ministro della sanita', e' istituito un
          apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
          commissioni  mediche  locali  informazioni  sul   progresso
          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
          a  motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".  "Art.
          120  (Requisiti  morali  per  ottenere  il  rilascio  della
          patente di guida). - 1. La patente di guida e' revocata dal
          prefetto  ai  delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza e a coloro che sono  o  sono  stati  sottoposti  a
          misure  di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
          previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
          sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge
          31   maggio   1965,  n.  575,  cosi'  come  successivamente
          modificata  e  integrata,  fatti  salvi  gli   effetti   di
          provvedimenti    riabilitativi,    nonche'   alle   persone
          condannate a pena detentiva,  non  inferiore  a  tre  anni,
          quando   l'utilizzazione   del  documento  di  guida  possa
          agevolare la commissione di reati della stessa natura .  2.
          A tal fine i competenti uffici provinciali della  Direzione
          generale   della   M.C.T.C.  danno  al  prefetto  immediata
          comunicazione del rilascio delle patenti di guida,  per  il
          tramite   del   collegamento   informatico  integrato  gia'
          esistente  tra  i  sistemi  informativi   della   direzione
          generale   della   M.C.T.C.   e  della  Direzione  generale
          dell'amministrazione  generale  e  per   gli   affari   del
          personale   del  Ministero  dell'interno.    3.  Avverso  i
          provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso  il  ricorso  al
          Ministero  dell'interno  il  quale  decide,  entro sessanta
          giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione.".    "Art.  121  (Esame  di  idoneita').  - 1.
          L'idoneita'   tecnica  necessaria  per  il  rilascio  della
          patente  di  guida  si  consegue  superando  una  prova  di
          verifica  delle  capacita' e dei comportamenti ed una prova
          di controllo delle cognizioni.   2. Gli  esami  di  cui  al
          comma  1  sono  effettuati  secondo  direttive, modalita' e
          programmi stabiliti con decreto del Ministro dei  trasporti
          sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il
          ricorso   a  sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e
          quant'altro necessario per una  uniforme  formulazione  del
          giudizio.    3.  Gli  esami  per la patente di guida, per i
          certificati  professionali  di  cui  all'art.  116  e   per
          l'idoneita'  degli  insegnanti  e  degli  istruttori  delle
          autoscuole  di  cui  all'art.  123   sono   effettuati   da
          dipendenti  della Direzione generale della M.C.T.C.  4. Nel
          regolamento sono determinati i  profili  professionali  dei
          dipendenti  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. che
          danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al  comma
          3.    5.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  sono
          determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi
          di qualificazione e  degli  esami  per  l'abilitazione  del
          personale  di  cui  al  comma 4.   6. L'esame di coloro che
          hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi  presso  la
          stessa  se  dotata  di  locali  riconosciuti dal competente
          ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo
          scopo o presso centri di istruzione  da  questa  formati  e
          legalmente costituiti.  7. Le prove d'esame sono pubbliche.
          8.  Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che
          sia   trascorso   un   mese   dalla   data   del   rilascio
          dell'autorizzazione  per  l'esercitazione  di guida.   9. A
          partire del 1 gennaio 1995 la prova pratica di  guida,  con
          esclusione  di  quella  per  il conseguimento di patente di
          categoria A, va in ogni caso effettuata su  veicoli  muniti
          di  doppi comandi.  10. Tra una prova d'esame sostenuta con
          esito sfavorevole ed una successiva prova deve  trascorrere
          almeno  un  mese.   11. Gli esami possono essere sostenuti,
          previa prenotazione  da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto
          giorno  precedente la data della prova, entro il termine di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una  volta  soltanto,  una  delle  due prove d'esame.   12.
          Contestualmente  al  superamento   con   esito   favorevole
          dell'esame  di  guida,  il  competente  ufficio provinciale
          della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente
          di guida a chi ne ha fatto  richiesta  ai  sensi  dell'art.
          116.".   "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
          patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
          A e B sono valide per anni dieci; qualora siano  rilasciate
          o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
          eta' sono valide per cinque anni e a  chi  ha  superato  il
          settantesimo  anno di eta' sono valide per tre anni.  2. La
          patente speciale di guida delle categorie A e B  rilasciata
          a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della categoria C
          sono valide per cinque anni e per tre anni  a  partire  dal
          settantesimo anno di eta'.  La patente della categoria D e'
          valida  per cinque anni.  3. Il Ministro dei trasporti, con
          propri decreti, puo' stabilire termini  di  validita'  piu'
          ridotti  per  determinate  categorie  di  patenti  anche in
          relazione all'uso cui sono destinati  i  veicoli  condotti,
          all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti  fisici e
          psichici,  determinando  altresi'  in  quali   casi   debba
          addivenirsi   alla   sostituzione   della   patente.     4.
          L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,  comma
          1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui
          all'art. 116, comma 8,  deve  essere  effettuato  ogni  due
          anni.  Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche
          nei  confronti   di   coloro   che   abbiano   superato   i
          sessantacinque  anni  di  eta'  ed abbiano titolo a guidare
          autocarri di massa complessiva a pieno carico  superiore  a
          3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di
          cose,  la  cui  massa  complessiva  a  pieno carico non sia
          superiore a 20 t, e macchine operatrici.   5. La  validita'
          della patente e' confermata dal competente ufficio centrale
          della  Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per
          posta al titolare della patente di guida  un  tagliando  di
          convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal
          fine  gli  uffici  da  cui  dipendono  i  sanitari indicati
          nell'art. 119,  comma  2,  sono  tenuti  a  trasmettere  al
          suddetto  ufficio  della Direzione generale della M.C.T.C.,
          nel termine di  cinque  giorni  decorrente  dalla  data  di
          effettuazione  della visita medica, ogni certificato medico
          dal quale risulti  che  il  titolare  e'  in  possesso  dei
          requisiti  fisici  e  psichici  prescritti  per la conferma
          della validita'. Analogamente procedono le  commissioni  di
          cui  all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del
          Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma
          5. Non possono  essere  sottoposti  alla  visita  medica  i
          conducenti  che  non  dimostrano,  previa  esibizione delle
          ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
          postale degli importi dovuti per la conferma  di  validita'
          della patente di guida. Il personale sanitario che effettua
          la  visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.
          La ricevuta andra' conservata dal  titolare  della  patente
          per il periodo di validita'.  6. L'autorita' sanitaria, nel
          caso  che  dagli  accertamenti di cui al comma 5 rilevi che
          siano venute a mancare le condizioni per la conferma  della
          validita'  della  patente,  comunica  al competente ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
          dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di  cui  agli
          articoli  129,  comma  2,  e  130.    7. Chiunque guida con
          patente la cui  validita'  sia  scaduta  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentomila  a  lire   ottocentomila.   Dalla   violazione
          consegue  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.".  "Art. 127 (Permesso provvisorio di guida).  -
          1.  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
          patente il titolare  deve,  entro  quarantotto  ore,  farne
          denuncia   agli  organi  di  polizia,  i  quali  rilasciano
          attestazione  di  resa denuncia.   2. Il competente ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.  previa
          presentazione  della attestazione di cui al comma 1 e della
          dichiarazione di  assunzione  di  responsabilita'  ai  fini
          amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
          1968,  n.  15,  e  11  maggio  1971,  n.  390,  rilascia un
          documento provvisorio di guida della validita' di  un  mese
          che  puo'  essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
          3.  In  caso  di  accertata  distruzione,  la  domanda   di
          duplicato   puo'  essere  presentata  immediatamente.    4.
          Trascorsi trenta giorni senza che il documento  smarrito  o
          sottratto  sia  stato rinvenuto o recuperato, l'interessato
          ne richiede il duplicato".    "Art.  128  (Revisione  della
          patente  di  guida).  -  1.  Gli  uffici  provinciali della
          Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto  nei
          casi  previsti  dall'art.  187,  possono disporre che siano
          sottoposti a visita medica  presso  la  commissione  medica
          locale  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  o  ad  esame di
          idoneita' i titolari di patente di  guida  qualora  sorgano
          dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e
          psichici  prescritti  o  dell'idoneita'  tecnica.   L'esito
          della  visita  medica  o  dell'esame  di   idoneita'   sono
          comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
          generale  della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di
          sospensione o revoca della patente.   2.  Chiunque  circoli
          senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti
          dal  comma  1  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da   lire   centomila   a   lire
          quattrocentomila.    Alla stessa sanzione soggiace chiunque
          circoli  nonostante  sia  stato   dichiarato,   a   seguito
          dell'accertamento  sanitario  effettuato ai sensi del comma
          1,  temporaneamente  inidoneo  alla  guida.      3.   Dalle
          violazioni  suddette  consegue  la  sanzione amministrativa
          accessoria del ritiro della patente, secondo le  norme  del
          capo   I,   sezione   II,  del  titolo  VI.".    "Art.  129
          (Sospensione della patente di guida). - 1.  La  patente  di
          guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
          di   interdizione   alla   guida  adottato  quale  sanzione
          amministrativa accessoria, quando il titolare  sia  incorso
          nella  violazione  di  una  delle  norme  di  comportamento
          indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo
          da ciascuna di tali norme indicato.  2. La patente di guida
          e' sospesa  a  tempo  indeterminato  qualora,  in  sede  di
          accertamento  sanitario  per la conferma di validita' o per
          la revisione disposta ai sensi dell'art.  128,  risulti  la
          temporanea  perdita  dei requisiti fisici e psichici di cui
          all'art. 119. In tal caso la patente  e'  sospesa  fintanto
          che  l'interessato  non  produca  la  certificazione  della
          commissione  medica  locale  attestante  il  recupero   dei
          prescritti  requisiti  psichici  e  fisici.    3.  Nei casi
          previsti dal precedente  comma,  la  patente  di  guida  e'
          sospesa  dai  competenti  uffici  della  Direzione generale
          della M.C.T.C.  Nei restanti casi la patente  di  guida  e'
          sospesa  dal prefetto del luogo di residenza del titolare e
          per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto
          del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1
          e  agli  articoli  222  e seguenti. Quest'ultimo segnala il
          provvedimento all'autorita' competente dello Stato  che  ha
          rilasciato  la  patente  e  lo  annota,  ove possibile, sul
          documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto
          da'   immediata   comunicazione   ai   competenti    uffici
          provinciali  della Direzione generale della M.C.T.C. per il
          tramite  del  collegamento   informatico   integrato   gia'
          esistente   tra   i  sistemi  informativi  della  direzione
          generale  della  M.C.T.C.  e   della   Direzione   generale
          dell'amministrazione   generale   e   per  gli  affari  del
          personale  del  Ministero  dell'interno.    4.  Avverso  il
          provvedimento  di sospensione della patente di cui al comma
          3 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine
          di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza  stessa.
          Il  Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi.
          Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato
          ed ai competenti  uffici  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C   .  Se  il  ricorso  e'  accolto,  la  patente  e'
          restituita all'interessato.".    "Art.  130  (Revoca  della
          patente di guida). - 1. La patente di guida e' revocata dai
          competenti  uffici  provinciali  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C:  a) quando il titolare non sia in  possesso,
          con  carattere  permanente, dei requisiti fisici e psichici
          prescritti;  b)  quando  il   titolare,   sottoposto   alla
          revisione  ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
          c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione  della
          propria  patente  con altra rilasciata da uno Stato estero.
          2. Allorche' siano cessati i motivi che  hanno  determinato
          il   provvedimento   di  revoca  della  patente  di  guida,
          l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con
          i requisiti psichici e fisici previsti per la  conferma  di
          validita',  una patente di guida di categoria non superiore
          a quella della patente revocata, senza che siano operanti i
          criteri di propedeuticita' previsti dall'art.  116  per  il
          conseguimento  delle  patenti delle categorie C, D ed E. Le
          limitazioni  di  cui  all'art.   117   si   applicano   con
          riferimento alla data di rilascio della patente revocata.".
          "Art.  137  (Certificati  internazionali  per  autoveicoli,
          motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di  guida).
          -   1.   I   certificati  internazionali  per  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli  stati
          nei  quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali
          documenti siano richiesti,  sono  rilasciati  dagli  uffici
          provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa
          esibizione  dei  documenti di circolazione nazionali.  2. I
          competenti  uffici  provinciali  della  Direzione  generale
          della  M.C.T.C.  rilasciano  i  permessi  internazionali di
          guida, previa esibizione della patente".  "Art. 219 (Revoca
          della patente di guida). - 1. Quando, ai sensi del presente
          codice, e' prevista la revoca della patente  di  guida,  il
          provvedimento  e' emesso dal competente ufficio provinciale
          della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi  previsti
          dall'art.  130,  comma  1,  e  dal prefetto del luogo della
          commessa violazione quando  la  stessa  revoca  costituisce
          sanzione   amministrativa   accessoria,  nonche'  nei  casi
          previsti dall'art. 120, comma 1.  2. L'organo, l'ufficio  o
          comando,  che  accerta  l'esistenza di una delle condizioni
          per le quali la legge  prevede  la  sanzione  della  revoca
          della  patente,  ne  da', entro i cinque giorni successivi,
          comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1.
          Questi,  previo  accertamento  delle  condizioni  predette,
          emette   l'ordinanza   di   revoca   della   patente,   con
          l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque
          giorni   dalla   notifica   dell'ordinanza   stessa,   alla
          prefettura.   Dell'ordinanza   si   da'   comunicazione  al
          competente ufficio della Direzione generale della  M.C.T.C.
          con  le modalita' di cui all'art. 129, comma 3.  3. Avverso
          il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso  al  Ministro
          dei  trasporti,  entro  venti  giorni  dalla  comunicazione
          dell'ordinanza di cui al comma 2. Il  Ministro  decide  nei
          sessanta  giorni  successivi.  Se il ricorso e' accolto, il
          provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita
          all'interessato;   la   restituzione   e'   comunicata   al
          competente   ufficio   della   Direzione   generale   della
          M.C.T.C.".  "Art. 228 (Regolamentazione dei diritti  dovuti
          dagli   interessati  per  l'attuazione  delle  prescrizioni
          contenute nelle norme del presente codice).  -  1.  Con  il
          regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
          nella  tabella  3  allegata  alla legge 1 dicembre 1986, n.
          870, relativi alle tariffe per le applicazioni  in  materia
          di   motorizzazione   di   competenza  degli  uffici  della
          Direzione generale della M.C.T.C.  2. La destinazione degli
          importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre  1986,
          n. 870, e' integrata dalla seguente lettera:  d) fino al 10
          per   cento,   per   le   spese  relative  al  procedimento
          centralizzato di conferma di  validita'  della  patente  di
          guida  di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione
          degli importi prevista dall'art. 19 della  medesima  legge.
          Con  il  regolamento  di  cui  al  comma 1 potranno essere,
          altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi
          medesimi  alle  singole  voci  contemplate  nei  richiamati
          articoli  16  e 19.  3. Gli importi relativi ai diritti per
          le  operazioni   tecniche   e   tecnico-amministrative   di
          competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati
          alle  seguenti spese:  a) per l'acquisto delle attrezzature
          tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei  lavori
          pubblici,  nonche'  per  il funzionamento e la manutenzione
          delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi
          di qualificazione e  aggiornamento  o  di  specializzazione
          post-laurea  del  personale  del  suindicato  dicastero, in
          merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la
          partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;  c)
          per  le  diverse  operazioni  riguardanti  gare,  collaudi,
          omologazioni,  sopralluoghi,  fornitura  e   provvista   di
          materiali  e stampati vari, necessari per l'espletamento di
          tutti i servizi di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  magazzinaggio,  distribuzione  e  spedizione dei
          materiali e stampati  suddetti;  d)  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento  periodico  dell'archivio  nazionale  delle
          strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.    226.
          4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con
          propri  decreti,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio,
          accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero
          dei  lavori pubblici.  5. Con il regolamento sono stabilite
          le  tabelle  degli  importi  relativi  ai  diritti  per  le
          operazioni  tecniche  e tecnico-amministrative, nonche' per
          gli  oneri  di  concessione,  autorizzazione,   licenze   e
          permessi,  dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
          quanto  stabilito  per  i  concessionari  di  strade  nelle
          convenzioni di concessione.  6. Gli importi di cui al comma
          5  sono  destinati  alle seguenti spese:  a) per l'acquisto
          delle  attrezzature  tecniche  necessarie  per  i  servizi,
          nonche'  per  il  funzionamento  e  la  manutenzione  delle
          attrezzature stesse; b) per la effettuazione  di  corsi  di
          qualificazione   e   aggiornamento   del   personale  o  di
          specializzazione post-laurea,  in  merito  all'applicazione
          del  presente  codice,  nonche'  per  la partecipazione del
          personale stesso ai corsi anzidetti; c) per la formazione e
          l'aggiornamento  periodico  dell'archivio  nazionale  delle
          strate   di  propria  competenza  e  dei  censimenti  della
          circolazione.".