Art. 3.
                       Modifiche all'art. 116
  1. L'art. 116, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "Non si  possono  guidare  autoveicoli  e  motoveicoli  senza  aver
conseguito  la  patente  di  guida  rilasciata dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
  2. L'art. 116, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  "Per sostenere gli esami di  idoneita'  per  la  patente  di  guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale
della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti.".
  3. L'art. 116, comma 7, e' sostituito dal seguente:
  "La validita' della  patente  puo'  essere  estesa  dal  competente
ufficio  provinciale  della Direzione generale della M.C.T.C., previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo,  a
categorie di veicoli diversi.".
  4. L'art. 116, comma 11, e' sostituito dal seguente:
  "L'annotazione  del  trasferimento  di residenza da uno ad un altro
comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio  centrale  della
Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare  della  patente  di  guida,  un  tagliando  di
convalida  da  apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni  devono  trasmettere  al  suddetto  ufficio  della   Direzione
generale  della  M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale  della
M.C.T.C.,  notizia  dell'avvenuto  trasferimento  di  residenza,  nel
termine di un mese  decorrente  dalla  data  di  registrazione  della
variazione  anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia  stata  ad
essi  dimostrata,  previa  consegna  delle  attestazioni,  l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli  importi  dovuti  ai  sensi  della
legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione
di  residenza,  ovvero  senza  che  sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di  patente  di
guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.".
  (I  commi  5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della Corte dei
conti).
  8. L'art. 116, comma 17, e' sostituito dal seguente:
  "Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15  importano  la
sanzione  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
 
          Note all'art. 3:
             - Per il testo  vigente  dell'art.  116  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -   La   legge   n.   870/1986   reca:  "Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  dei  trasporti  in  concessione  al
          Ministero  dei  trasporti"   (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 dicembre 1986, n. 291).
             -  La  sezione  II, capo I, titolo VI (articoli 210-219)
          del   D.Lgs.      n.   285/1992   reca:   "Delle   sanzioni
          amministrative   accessorie   a   sanzioni   amministrative
          pecuniarie".