Art. 4.
                       Modifiche all'art. 119
  1. L'art. 119, comma 6, e' sostituito dal seguente:
  "Di tale parere il Ministro dei trasporti e  della  navigazione  si
avvale   anche   in   sede   di  decisione  del  ricorso  avverso  il
provvedimento  della  sospensione  della  patente  di  guida  di  cui
all'art.  129,  comma  5,  nonche'  in  sede di decisione del ricorso
avverso la revoca della patente  di  guida  disposta  dal  competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  119 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.