Art. 8. Modifiche all'art. 127 1. L'art. 127, comma 2, e' sostituito dal seguente: "Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.". 2. L'art. 127, comma 4, e' sostituito dal seguente: "Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.".
Note all'art. 8: - Per il testo vigente dell'art. 127 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23). - La legge n. 390/1971 reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1971, n. 158).