Art. 8.
                       Modifiche all'art. 127
  1. L'art. 127, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  "Il competente ufficio provinciale della Direzione  generale  della
M.C.T.C.  previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e
della  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'   ai   fini
amministrativi  resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n.
15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un  documento  provvisorio  di
guida  della  validita'  di un mese che puo' essere rinnovato fino al
rilascio del duplicato.".
  2. L'art. 127, comma 4, e' sostituito dal seguente:
  "Trascorsi  trenta  giorni  senza  che  il  documento  smarrito   o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede
il duplicato.".
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  127 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla  legalizzazione  ed autenticazione
          delle firme" (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  27
          gennaio 1968, n. 23).
             -  La legge n. 390/1971 reca: "Modifiche ed integrazioni
          alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,  contenente  norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione ed
          autenticazione  delle  firme  (pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 24 giugno 1971, n. 158).