Art. 2.
                  Pubblicita' del bando di concorso
 1. Il bando  di  concorso  deve  essere  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  o della provincia autonoma e per estratto,
entro i successivi  dieci  giorni,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine
provinciale dei  farmacisti  e  alla  Federazione  degli  ordini  dei
farmacisti  italiani;  dello  stesso  deve  essere data comunicazione
anche al Ministero della sanita'.
  2. Il termine di presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso  scade  il  trentesimo giorno successivo a quello della data
della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della  regione
o della provincia autonoma.