Art. 3. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, e' composta da: a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianita' di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame; b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista; c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti. 2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.