Art. 3.
                      Commissione esaminatrice
  1. La commissione esaminatrice,  nominata  dalla  regione  o  dalla
provincia autonoma, e' composta da:
    a)   un   professore  universitario  ordinario  o  associato  con
un'anzianita' di insegnamento di almeno  cinque  anni  in  una  delle
materie oggetto di esame;
    b)   due   funzionari  dirigenti  o  appartenenti  alla  carriera
direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia  autonoma,  dei
quali almeno uno farmacista;
    c)  due  farmacisti,  di  cui  uno  titolare  di  farmacia  e uno
esercente in  farmacia  aperta  al  pubblico,  designati  dall'ordine
provinciale dei farmacisti.
  2.  Le  funzioni  di  presidente  sono  esercitate  dal  professore
universitario o da  uno  dei  due  funzionari  regionali;  quelle  di
segretario  da un funzionario della carriera direttiva amministrativa
della regione o della provincia autonoma.