Art. 5. 
                       Valutazione dei titoli 
  1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: 
    a) fino a un massimo di  3  punti  per  titoli  di  studio  e  di
carriera; 
    b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio
professionale. 
  2.  Non  sono  valutabili  i  periodi  di  esercizio  professionale
superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. 
  3. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale,  sono
assegnati i seguenti punteggi: 
    a) per l'attivita' di titolare e direttore di farmacia aperta  al
pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per
i secondi dieci anni; 
    b)  per  l'attivita'  di  collaboratore  di  farmacia  aperta  al
pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18  per  anno
per i secondi dieci anni; 
    c)  per  l'attivita'  di  professore  ordinario  di  ruolo  della
facolta' di farmacia, per l'attivita'  di  farmacista  dirigente  dei
ruoli delle unita' sanitarie locali, per l'attivita' di direttore  di
farmacia ospedaliera o  di  farmacia  militare,  per  l'attivita'  di
direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40  per  anno
per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; 
    d)  per  l'attivita'  di  direttore  di   aziende   farmaceutiche
municipalizzate, di informatore scientifico  o  di  collaboratore  ad
altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore
dei ruoli delle unita' sanitarie locali, di farmacista  militare,  di
direttore di deposito o  magazzino  all'ingrosso  di  medicinali,  di
direttore  tecnico  di  officine  di  produzione  di  cosmetici,   di
professore universitario associato della  facolta'  di  farmacia,  di
farmacista dipendente del Ministero  della  sanita'  e  dell'Istituto
superiore di sanita', delle regioni e delle province autonome:  punti
0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. 
  4. La mancata iscrizione all'albo  professionale  non  preclude  la
valutazione  del  titolo,  quando   l'iscrizione   stessa   non   sia
obbligatoria per l'esercizio dell'attivita' espletata. 
  5.  L'attivita'  professionale  dei  candidati  appartenenti   alla
Comunita' economica europea e' valutata come appresso: 
    a) l'attivita' di titolare o di direttore di farmacia  aperta  al
pubblico svolta in un Paese  della  Comunita'  economica  europea  e'
equiparata  a  quella  del  titolare  o  del  direttore  di  farmacia
italiana; 
    b) l'attivita' di ogni altro farmacista che lavori a tempo  pieno
in farmacia aperta al pubblico di Paese  comunitario,  e'  equiparata
all'attivita' di collaboratore di farmacia italiano; 
    c) l'attivita' di direttore di farmacia ospedaliera di  un  Paese
comunitario e' equiparata  all'attivita'  di  direttore  di  farmacia
ospedaliera italiana; 
    d) l'attivita' espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo
di un Paese comunitario e'  equiparata  all'attivita'  di  farmacista
coadiutore o collaboratore delle unita' sanitarie locali.