Art. 6. 
           Valutazione dei titoli di studio e di carriera 
  1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio  e  di  carriera,
sono assegnati i seguenti punteggi: 
    a)  voto  di  laurea  in  farmacia  o  in  chimica  e  tecnologia
farmaceutica fino a un massimo di punti 1; 
    b) possesso di seconda laurea in una delle  seguenti  discipline:
medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; 
    c) specializzazioni universitarie o  conseguimento  di  borse  di
studio o di ricerca relative alla facolta' di farmacia  o  chimica  e
tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8
della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
    d)  possesso  di  seconda  laurea   in   chimica   e   tecnologia
farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; 
    e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino
a un massimo di punti 0,2; 
    f) idoneita' in un precedente concorso,  da  valutarsi  una  sola
volta: punti 0,2; 
    g) idoneita' nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; 
    h) voto con cui si e' conseguita l'abilitazione  e  altri  titoli
conseguenti in materia di  aggiornamento  professionale:  fino  a  un
massimo di punti 0,1.