Art. 6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera 1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facolta' di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398; d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f) idoneita' in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneita' nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si e' conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.