Art. 7. Prova attitudinale 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte. 2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su proposta di una commissione nominata dal Ministro. 3. Finche' il Ministero della sanita' non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e la casualita' della scelta. 4. Per la prova e' concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. 5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.