Art. 7. 
                         Prova attitudinale 
  1. La prova attitudinale si articola in cento domande,  riguardanti
le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica -  anche  con
riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione  farmaceutica.
Il candidato deve indicare la risposta  esatta  fra  le  cinque  gia'
predisposte. 
  2. Le domande, con le relative  risposte,  sono  estratte  a  sorte
dalla commissione esaminatrice fra le tremila  predisposte  ogni  due
anni dal Ministero della sanita',  su  proposta  di  una  commissione
nominata dal Ministro. 
  3. Finche' il Ministero della sanita' non provveda  all'adempimento
di  cui  al  comma  2,  le  domande  della  prova  attitudinale  sono
predisposte  dalla  commissione  esaminatrice   con   modalita'   che
assicurino la segretezza e la casualita' della scelta. 
  4. Per la prova e' concesso un  tempo  non  superiore  a  un'ora  e
trenta minuti. 
  5. A  ciascuna  risposta  esatta  sono  attribuiti  0,1  punti  per
commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini  della  idoneita',
le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.