Art. 8.
                             Graduatoria
  1.  La  commissione  giudicatrice  formula   la   graduatoria   dei
concorrenti  dichiarati  idonei,  secondo  l'ordine  risultante dalla
somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e  di  quelli
conseguiti nella prova attitudinale.
  2.  E'  escluso  dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia
conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.