Art. 8. Graduatoria 1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. 2. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.