Art. 2. 
                    Ministro ed uffici ausiliari 
  1. Il Ministro del commercio con l'estero - di  seguito  denominato
Ministro - e' l'organo di  direzione  politica  del  Ministero  e  ne
determina gli indirizzi. 
  2. Il Ministro e'  coadiuvato  dal  capo  di  Gabinetto,  dal  capo
dell'Ufficio legislativo, dal capo  della  segreteria  particolare  e
dall'addetto stampa. 
  3. L'Ufficio  legislativo  provvede  all'attivita'  di  studio,  di
progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa di
competenza del Ministero. 
  4. La responsabilita'  dell'Ufficio  legislativo  e'  affidata  dal
Ministro ad un consigliere giuridico, che collabora con il Ministro e
con il capo di Gabinetto. 
  5. Con  l'Ufficio  legislativo  collaborano  gli  altri  uffici  di
livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'Ufficio,
provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento
dell'Ufficio stesso. 
  6. Il Ministro puo' istituire, altresi', una segreteria tecnica.