Art. 5. Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi 1. La Direzione esercita le funzioni in materia di politica commerciale con l'estero e di disciplina delle importazioni e delle esportazioni di merci e servizi. A tal fine, ferme restando le competenze specificamente attribuite ad altre amministrazioni: a) cura lo svolgimento nell'ambito della Unione europea delle attivita' di elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale, di formazione delle discipline e delle normative sugli scambi con i Paesi terzi, di elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi multilaterali e bilaterali; b) cura l'elaborazione, la negoziazione e la gestione degli accordi bilaterali di cooperazione economica tra l'Italia e i Paesi terzi ed assicura l'organizzazione e la gestione delle relative commissioni miste, dei comitati consultivi e dei gruppi di lavoro; c) assicura la tutela delle produzioni italiane all'estero, vigila sulle pratiche di concorrenza, di dumping e di contraffazione, istruisce e cura eventuali iniziative di salvaguardia commerciale; d) cura i provvedimenti attuativi delle normative e degli accordi di cui ai punti precedenti, emana gli atti amministrativi connessi alla gestione degli scambi e rilascia le conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione.