Art. 5. 
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione  del
                         regime degli scambi 
  1. La  Direzione  esercita  le  funzioni  in  materia  di  politica
commerciale con l'estero e di disciplina delle importazioni  e  delle
esportazioni di merci e  servizi.  A  tal  fine,  ferme  restando  le
competenze specificamente attribuite ad altre amministrazioni: 
    a) cura lo svolgimento nell'ambito  della  Unione  europea  delle
attivita'  di  elaborazione  di  indirizzi  e  proposte  di  politica
commerciale, di formazione delle discipline e delle  normative  sugli
scambi con i Paesi terzi, di elaborazione,  negoziazione  e  gestione
degli accordi multilaterali e bilaterali; 
    b) cura l'elaborazione,  la  negoziazione  e  la  gestione  degli
accordi bilaterali di cooperazione economica tra l'Italia e  i  Paesi
terzi ed assicura  l'organizzazione  e  la  gestione  delle  relative
commissioni miste, dei comitati consultivi e dei gruppi di lavoro; 
    c) assicura  la  tutela  delle  produzioni  italiane  all'estero,
vigila sulle pratiche di concorrenza, di dumping e di contraffazione,
istruisce e cura eventuali iniziative di salvaguardia commerciale; 
    d) cura i provvedimenti attuativi delle normative e degli accordi
di cui ai punti precedenti, emana gli  atti  amministrativi  connessi
alla gestione degli scambi e rilascia le conseguenti  autorizzazioni,
certificati e titoli di importazione e di esportazione.