Art. 6. Servizio studi, ricerca, documentazione ed analisi statistiche 1. Il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti informatici con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche dati, la raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo studio della documentazione e delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare: a) la situazione e l'evoluzione dei rapporti economici tra l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri, nonche' le elaborazioni e previsioni economiche delle organizzazioni internazionali specializzate, come ad esempio: OCSE, GATT, FMI, UNCTAD, BERS; b) i fattori che incidono sulla competitivita' internazionale della produzione italiana; c) le normative sul commercio estero e sugli strumenti promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure e procedure di salvaguardia adottate dagli stessi. 2. L'ufficio di statistica, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la segreteria tecnica dell'osservatorio economico, prevista dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, fanno parte del Servizio di cui al presente articolo.
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17". Art. 4 (Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche). - 1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6. 2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del Sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi. 3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile. 4. Gi enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali. 5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148". - L'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, e' cosi' formulato: "Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti'". - L'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (per il titolo si veda in nota alle premesse), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' cosi' formulato: "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni,personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo III della predetta legge (articoli 7-13) tratta della partecipazione al procedimento amministrativo.