Art. 6. 
   Servizio studi, ricerca, documentazione ed analisi statistiche 
  1. Il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti  informatici
con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche  dati,  la
raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo  studio
della documentazione e  delle  informazioni  utili  allo  svolgimento
delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare: 
    a) la  situazione  e  l'evoluzione  dei  rapporti  economici  tra
l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri,  nonche'
le  elaborazioni  e  previsioni   economiche   delle   organizzazioni
internazionali specializzate,  come  ad  esempio:  OCSE,  GATT,  FMI,
UNCTAD, BERS; 
    b) i fattori che  incidono  sulla  competitivita'  internazionale
della produzione italiana; 
    c)  le  normative  sul  commercio  estero   e   sugli   strumenti
promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi
terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure  e  procedure
di salvaguardia adottate dagli stessi. 
  2. L'ufficio di statistica,  previsto  dal  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, e  la  segreteria  tecnica  dell'osservatorio
economico, prevista dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n.  304,
fanno parte del Servizio di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 6:
             - Si riportano gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 6 settembre
          1989,  n.    322,  recante  norme  sul  sistema  statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23  agosto
          1988, n. 400:
             "Art.   3   (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome  sono  istituiti  uffici di statistica, posti alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT.
             2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche  secondo
          le  esigenze  di  carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato  dal  Ministro  competente, sentito il presidente
          dell'ISTAT.
             3. Le attivita' e le funzioni  degli  uffici  statistici
          delle  province,  dei  comuni  e delle camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge  16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  gli  enti  locali, ivi comprese le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto  istituiscono  l'ufficio  di statistica anche in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti  istituiscono  con effetto immediato un ufficio di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
             4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso   le
          prefetture  assicurano, fatte salve le competenze a livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,    anche   il   coordinamento,   il   collegamento   e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche  preposte  alla raccolta ed alla elaborazione dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
             5. Gli uffici di statistica di cui ai commi  2,  3  e  4
          esercitano  le proprie attivita' secondo le direttive e gli
          atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17".
             Art.  4   (Uffici   di   statistica   di   enti   e   di
          amministrazioni  pubbliche).  - 1. Presso enti ed organismi
          pubblici puo' essere costituito, sulla  base  di  direttive
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti il
          Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un  ufficio
          di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
             2.  Gli  uffici  di  statistica  di  cui al comma 1 sono
          costituiti tenendo conto  dell'importanza  delle  attivita'
          svolte    dall'ente    o   dall'amministrazione   ai   fini
          dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze  di
          completamento    del    Sistema    informativo   nazionale.
          Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado
          di specializzazione e della capacita' di  elaborazione  del
          sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
             3.  Gli  uffici  costituiti  ai  sensi  del comma 1 sono
          inseriti nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale  di
          cui  all'art.  2  e  sono  sottoposti  alla  disciplina del
          presente decreto, in quanto applicabile.
             4. Gi enti che svolgono la loro attivita' nelle  materie
          contemplate  nell'art.  1  del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691,  ancorche'
          non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno
          allo  stesso  i  dati aggregati elaborati nell'ambito delle
          rilevazioni statistiche di competenza.   Essi informano  la
          propria  attivita'  statistica  ai  principi  del  presente
          decreto ed  a  quelli  definiti  in  sede  comunitaria  per
          l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di
          prevenzione   e   repressione  dell'utilizzo  dei  proventi
          derivanti da attivita' illegali.
             5. Le sanzioni di cui all'art.  11  si  applicano  anche
          alle  violazioni  delle disposizioni statistiche emanate in
          materia   valutaria,   fermo   restando   il   procedimento
          sanzionatorio  disciplinato  dal testo unico delle norme di
          legge in  materia  valutaria,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".
             -  L'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante
          provvedimenti per  la  promozione  delle  esportazioni,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  6.  -  1.  Presso  il Ministero del commercio con
          l'estero  e'  istituito  l'Osservatorio  economico  per  la
          raccolta,  lo  studio e l'elaborazione dei dati concernenti
          il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
          esportazione di  merci,  prodotti  e  servizi  e  per  aree
          geo-economiche.
             2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione
          delle  linee  direttrici  e  di indirizzo di competenza del
          Ministero; puo' compiere studi e  controlli  sull'efficacia
          delle   misure  di  sostegno  pubblico  alle  esportazioni,
          partecipazioni e investimenti all'estero.    L'Osservatorio
          sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici
          con organismi nazionali ed internazionali.
             3.   Il   Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per
          l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
          collaborazione  di  docenti  e  ricercatori   universitari,
          nonche'  di  esperti  in  commercio  estero  o  in economia
          internazionale e di  istituti  di  ricerca.  La  segreteria
          dell'Osservatorio  e' composta da quattro unita' scelte tra
          i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
          medesima e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica  non
          inferiore a primo dirigente.
             4.  Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
          per i membri della segreteria sono determinati con  decreto
          del  Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
          Ministro   del   tesoro   nei   limiti    della    prevista
          autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
          450  milioni  annui,  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1990, all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          'Interventi   rivolti   ad  incentivare  l'esportazione  di
          prodotti'".
             - L'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.  29  (per  il
          titolo  si  veda  in  nota  alle premesse), come sostituito
          dall'art. 7 del D.Lgs.  23 dicembre 1993, n. 546, e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  12  (Ufficio  relazioni con il pubblico). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito della propria struttura e  nel  contesto  della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
             2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con   il   pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
               a)  al  servizio   all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione  di  cui  al  capo  III della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
               b) all'informazione all'utenza relativa  agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti;
               c)   alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate  alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza.
             3.  Agli  uffici  per le relazioni con il pubblico viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle    singole   amministrazioni,personale   con   idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
             4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,  si  avvalgono del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento  del  fabbisogno  di  prodotti  e servizi, da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri.
             5.  Per  le  comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
          1990, n.   241, non  si  applicano  le  norme  vigenti  che
          dispongono la tassa a carico del destinatario".
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi". Il capo III della predetta legge
          (articoli 7-13) tratta della partecipazione al procedimento
          amministrativo.