Art. 7. Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico 1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico esercita le attribuzioni in materia di gestione del personale e dei servizi generali del Ministero. 2. Il Servizio in particolare cura: a) la gestione del personale del Ministero, delle relazioni sindacali e degli istituti relativi all'assistenza sociale, previdenziale e fiscale, nonche' il controllo e la vigilanza sulla gestione degli istituti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero; b) la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Ministero; c) il coordinamento dei progetti di informatizzazione e la relativa gestione amministrativa e contabile; d) il controllo interno per la verifica dei costi e dei rendimenti dei singoli uffici, della corretta gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fa parte del Servizio di cui al presente articolo. L'ufficio provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, ad assicurare all'utenza l'esercizio dei diritti di partecipazione, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; a tal fine: a) fornisce all'utenza le informazioni relative agli atti ed allo stato dei procedimenti; b) effettua ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza; c) provvede alla programmazione e all'attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilita' per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture attinenti il commercio estero.