Art. 7. 
Servizio per la gestione delle risorse e  per  le  relazioni  con  il
                              pubblico 
  1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con
il pubblico esercita le  attribuzioni  in  materia  di  gestione  del
personale e dei servizi generali del Ministero. 
  2. Il Servizio in particolare cura: 
    a) la gestione  del  personale  del  Ministero,  delle  relazioni
sindacali  e  degli   istituti   relativi   all'assistenza   sociale,
previdenziale e fiscale, nonche' il controllo e  la  vigilanza  sulla
gestione  degli  istituti  relativi  al  trattamento   giuridico   ed
economico del personale  dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
estero; 
    b) la formazione del bilancio preventivo e del  conto  consuntivo
del Ministero; 
    c) il  coordinamento  dei  progetti  di  informatizzazione  e  la
relativa gestione amministrativa e contabile; 
    d)  il  controllo  interno  per  la  verifica  dei  costi  e  dei
rendimenti dei singoli uffici, della corretta gestione delle  risorse
pubbliche,   dell'imparzialita'   e   buon   andamento    dell'azione
amministrativa. 
  3. L'ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall'art.  12  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fa parte del Servizio  di
cui  al  presente  articolo.  L'ufficio  provvede,   anche   mediante
l'utilizzo  di  tecnologie  informatiche,  ad  assicurare  all'utenza
l'esercizio dei diritti di partecipazione, di cui al capo  III  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; a tal fine: 
    a) fornisce all'utenza le informazioni relative agli atti ed allo
stato dei procedimenti; 
    b) effettua ricerche e analisi finalizzate alla  formulazione  di
proposte sugli aspetti organizzativi e  logistici  del  rapporto  con
l'utenza; 
    c) provvede alla programmazione e all'attuazione di iniziative di
comunicazione di pubblica utilita' per assicurare  la  conoscenza  di
normative, servizi e strutture attinenti il commercio estero.