Art. 8. 
             Commissioni di studio ed organi consultivi 
  1. Il  Ministro  del  commercio  con  l'estero  puo',  con  proprio
decreto, adottato di concerto con il Ministro del  tesoro,  istituire
commissioni  di  studio  ed   organi   consultivi,   anche   con   la
partecipazione di esperti estranei  all'amministrazione,  nei  limiti
delle dotazioni dei capitoli di spesa.