Art. 9. Verifica periodica dell'organizzazione 1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, cui provvede una conferenza dei dirigenti generali, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.