Art. 9. 
               Verifica periodica dell'organizzazione 
  1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, cui provvede una conferenza dei dirigenti generali, al fine
di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della  verifica
il Ministro riferisce alle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica.