Art. 5. Valutazione dei progetti 1. Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta: a) la mancanza di funzionalita' ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi; b) i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata; c) il grado di innovazione rispetto a modalita' di funzionamento, regole e procedure vigenti; d) la possibilita' di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione; e) le condizioni delle amministrazioni interessate, nonche' il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.