Art. 5.
                      Valutazione dei progetti
  1. Per la selezione dei progetti  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica valuta:
    a)  la  mancanza di funzionalita' ed efficienza delle prestazioni
alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di  cittadini
interessati e ai disagi subiti dagli stessi;
    b)   i   costi   della   sperimentazione   e   quelli   derivanti
dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;
    c) il grado di innovazione rispetto a modalita' di funzionamento,
regole e procedure vigenti;
    d) la possibilita' di  trasferire  la  soluzione  sperimentale  a
contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;
    e)  le  condizioni  delle amministrazioni interessate, nonche' il
loro  coinvolgimento  nell'ideazione  e  nella  predisposizione   dei
progetti.