Art. 7.
                       A p p r o v a z i o n e
  1. Entro quindici giorni dall'adozione del parere di  cui  all'art.
6,  il  Dipartimento della funzione pubblica indice una conferenza di
servizi con il Ministero del tesoro e le amministrazioni interessate,
per l'esame dei progetti.
  2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame,  i  progetti
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica. Con lo stesso
decreto, da adottarsi con le modalita' di cui all'art. 10,  comma  3,
della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  sono stabilite eventuali
speciali modalita' e procedure di spesa, ai sensi del  predetto  art.
10,  comma  3, come interpretato dall'art. 2, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
 
          Note all'art. 7:
             - Per il testo del comma 3 dell'art. 10 della  legge  n.
          554/1988, gia' citata, vedi note alle premesse.
             -  Per  il  testo del comma 6 dell'art. 2 della legge n.
          537/1993, gia' citata, vedi note alle premesse.