Art. 8.
                Controllo e valutazione dei progetti
  1. Il Dipartimento della funzione pubblica controlla  lo  stato  di
avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti.
  2.  Il  comitato  tecnico  scientifico  di cui all'art. 2, comma 3,
della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  valuta  i  risultati  della
sperimentazione  e  pubblica  periodicamente  tali  valutazioni in un
apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica.
  3. Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti,
possono essere costituiti,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  appositi  nuclei  di  valutazione  per singoli progetti. Il
provvedimento di approvazione del progetto  prevede  la  costituzione
del  nucleo  di  valutazione  e  indica  l'ammontare  complessivo dei
compensi da corrispondere ai suoi componenti.
  4. I  componenti  del  nucleo  di  valutazione  sono  nominati  col
provvedimento   di   approvazione   del  progetto  o  con  successivo
provvedimento, i quali fissano i compensi individuali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
  Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 17
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  il  testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n.
          537/1993, gia' citata, vedi note alle premesse.