Art. 8. Controllo e valutazione dei progetti 1. Il Dipartimento della funzione pubblica controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti. 2. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valuta i risultati della sperimentazione e pubblica periodicamente tali valutazioni in un apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti, possono essere costituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica appositi nuclei di valutazione per singoli progetti. Il provvedimento di approvazione del progetto prevede la costituzione del nucleo di valutazione e indica l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai suoi componenti. 4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati col provvedimento di approvazione del progetto o con successivo provvedimento, i quali fissano i compensi individuali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 17
Nota all'art. 8: - Per il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 537/1993, gia' citata, vedi note alle premesse.