Art. 10.
       Partecipazioni reciproche di societa' quotate in borsa
  L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95,
convertito  dalla  legge  7  giugno  1974,  n. 216, e' sostituito dal
seguente:
  "Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati
i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione
l'art.  2359-bis  del  codice  civile,  la  societa'  che  esegue  la
comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver
ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di
voto  inerente  alle  azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro
dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di
mancata alienazione entro il termine  previsto,  la  sospensione  del
diritto  di  voto  si  estende  all'intera  partecipazione. Se le due
societa'  ricevono  la  comunicazione   nello   stesso   giorno,   la
sospensione  del  diritto  di  voto  e  l'obbligo  di  alienazione si
applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo,  che  deve  essere
immediatamente  comunicato alla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa.".
 
          Nota all'art. 10:
             - Il D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7
          giugno 1974, n. 216, reca disposizioni relative al  mercato
          mobiliare  ed  al  trattamento fiscale dei titoli azionari.
          L'art.  5,  comma  8,  cosi'   recitava:   "Nel   caso   di
          partecipazioni  reciproche  eccedenti  da entrambi i lati i
          limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la  societa'  che
          esegue  la  comunicazione di cui al presente articolo ed al
          successivo, dopo aver ricevuto quella  dell'altra  societa'
          non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
          o  quote  eccedenti  e  deve alienarle entro dodici mesi da
          quello in cui ha ricevuto  la  comunicazione;  in  caso  di
          mancata   alienazione   entro   il   termine  previsto,  la
          sospensione del  diritto  di  voto  si  estende  all'intera
          partecipazione.    Se   le   due   societa'   ricevono   la
          comunicazione  nello  stesso  giorno  la  sospensione   del
          diritto  di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad
          entrambe, salvo  loro  diverso  accordo,  che  deve  essere
          immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa".