Art. 11.
                      Disposizione transitoria
  Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel  caso  in
cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati
dal  terzo  comma dell'art. 2359-bis del codice civile. Il termine di
tre anni decorre dalla suddetta data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 maggio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PALADIN,    Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie e gli affari regionali
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  BARATTA, Ministro del commercio con
                                  l'estero  e,  ad  interim, Ministro
                                  dell'industria,  del  commercio   e
                                  dell'artigianato
                                  ELIA,   Ministro   per  le  riforme
                                  elettorali ed istituzionali  e,  ad
                                  interim,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 11:
             - Per il testo degli articoli 2359-bis e 2359-quater del
          codice civile si vedano, rispettivamente gli articoli 2 e 4
          del decreto qui pubblicato.