Art. 3.
           Alienazione o annullamento delle azioni o quote
                     della societa' controllante
  Dopo l'art. 2359-bis del codice civile,  e'  aggiunto  il  seguente
articolo:
  "2359-ter  (Alienazione  o  annullamento delle azioni o quote della
societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in  violazione
dell'art.  2359-bis  devono  essere  alienate  secondo  modalita'  da
determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
  In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza  indugio
al  loro  annullamento  e alla corrispondente riduzione del capitale,
con rimborso secondo  i  criteri  indicati  dall'art.  2437.  Qualora
l'assemblea  non  provveda,  gli  amministratori  e  i sindaci devono
chiedere che la riduzione  sia  disposta  dal  tribunale  secondo  il
procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
 
          Note all'art. 3:
             - L'art. 2437 del codice civile cosi' recita: "Art. 2437
          (Diritto   di   recesso).   -  I  soci  dissenzienti  dalle
          deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del
          tipo della societa', o il trasferimento della sede  sociale
          all'estero  hanno  diritto  di recedere dalla societa' e di
          ottenere il  rimborso  delle  proprie  azioni,  secondo  il
          prezzo  medio  dell'ultimo semestre, se queste sono quotate
          in  borsa,  o,  in  caso  contrario,  in  proporzione   del
          patrimonio  sociale  risultante  dal  bilancio  dell'ultimo
          esercizio.
             La dichiarazione di recesso deve essere  comunicata  con
          raccomandata  dai  soci intervenuti all'assemblea non oltre
          tre giorni  dalla  chiusura  di  questa,  e  dai  soci  non
          intervenuti   non   oltre   quindici   giorni   dalla  data
          dell'iscrizione  della  deliberazione  nel  registro  delle
          imprese.
             E'  nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o
          ne rende piu' gravoso l'esercizio".
             - Il secondo comma  dell'art.  2446  del  codice  civile
          cosi'  recita:  "Se entro l'esercizio successivo la perdita
          non risulta diminuita a meno di un terzo,  l'assemblea  che
          approva  il  bilancio  di  tale  esercizio  deve ridurre il
          capitale  in  proporzione  delle  perdite   accertate.   In
          mancanza  gli amministratori e i sindaci devono chiedere al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito il pubblico ministero, mediante decreto,
          che deve essere iscritto nel registro delle imprese a  cura
          degli   amministratori.  Contro  tale  decreto  e'  ammesso
          reclamo  alla   corte   d'appello   entro   trenta   giorni
          dall'iscrizione".