Art. 3. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante Dopo l'art. 2359-bis del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo: "2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
Note all'art. 3: - L'art. 2437 del codice civile cosi' recita: "Art. 2437 (Diritto di recesso). - I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende piu' gravoso l'esercizio". - Il secondo comma dell'art. 2446 del codice civile cosi' recita: "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".