Art. 4.
          Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni
                 o quote della societa' controllante
  Dopo l'art. 2359-ter del codice civile,  e'  aggiunto  il  seguente
articolo:
  "2359-quater  (Casi  speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della societa' controllante). - Le limitazioni dell'art.  2359-
bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2,
3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.
  Le  azioni  o  quote  cosi'  acquistate,  che  superino  il  limite
stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia  essere
alienate,  secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro tre
anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.
 Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis e' superato
per effetto di circostanze sopravvenute,  la  societa'  controllante,
entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che
ha   determinato   il   superamento   del   limite,   deve  procedere
all'annullamento delle azioni  o  quote  in  misura  proporzionale  a
quelle  possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del
capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo  i  criteri
indicati  dall'art.  2437.  Qualora  l'assemblea  non  provveda,  gli
amministratori e i sindaci  devono  chiedere  che  la  riduzione  sia
disposta  dal  tribunale  secondo  il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.".
 
          Note all'art. 4:
             - Il primo comma dell'art. 2357-bis  del  codice  civile
          cosi' recita:
          "Art.  2357-bis  (Casi  speciali  di acquisto delle proprie
          azioni).   -   Le   limitazioni   contenute   nell'articolo
          precedente  non  si  applicano  quando l'acquisto di azioni
          proprie avvenga:
              1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di
          riduzione del capitale, da  attuarsi  mediante  riscatto  e
          annullamento di azioni;
              2)  a  titolo  gratuito, sempre che si tratti di azioni
          interamente liberate;
              3) per effetto di successione universale o di fusione;
              4)  in  occasione  di   esecuzione   forzata   per   il
          soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
          tratti di azioni interamente liberate.
             Se  il  valore  nominale  delle azioni proprie supera il
          limite della decima  parte  del  capitale  per  effetto  di
          acquisti  avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza  il
          penultimo  comma  dell'articolo  precedente,  ma il termine
          entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni".