Art. 4. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante Dopo l'art. 2359-ter del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo: "2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359- bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis. Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis e' superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa' controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
Note all'art. 4: - Il primo comma dell'art. 2357-bis del codice civile cosi' recita: "Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). - Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni".