Art. 7.
      Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori
  Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma e'
sostituito dal seguente:
   "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo  e
quarto  comma,  2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter,  primo  e  secondo  comma,  e
2359-quater, secondo e terzo comma.".
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art.  2630  del  codice civile, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita: "Art. 2630  (Violazione  di
          obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con
          la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
          quattrocentomila a due milioni gli amministratori, che:
              1)  emettono  azioni  o  attribuiscono  quote per somma
          minore del loro  valore  nominale,  ovvero  emettono  nuove
          azioni   o  attribuiscono  nuove  quote  prima  che  quelle
          sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
             2) violano le disposizioni degli  articoli  2357,  primo
          comma,  2358,  2359-bis,  primo comma, 2360, o quelle degli
          articoli 2483 e 2522;
              3)  influiscono  sulla  formazione  della   maggioranza
          dell'assemblea,   valendosi   di  azioni  o  di  quote  non
          collocate o facendo esercitare sotto altro nome il  diritto
          di  voto  spettante  alle  proprie  azioni  o quote, ovvero
          usando altri mezzi illeciti.
             Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e  con  la
          multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori
          che:
              1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione
          dell'art.  2389;
              2)  omettono di convocare, nei termini prescritti dalla
          legge,  l'assemblea  dei  soci  nei  casi  previsti   dagli
          articoli 2367 e 2446;
              3)  assumono per conto della societa' partecipazioni in
          altre  imprese,  che,  per  la  misura  e  per   l'oggetto,
          importano   una   sostanziale   modificazione  dell'oggetto
          sociale determinato dall'atto costitutivo;
              4)  violano  le  disposizioni  degli  articoli,   2357,
          secondo,  terzo  e  quarto  comma; 2357-bis, secondo comma;
          2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto  comma;
          2359-ter,  primo  e  secondo  comma, e 2359-quater, secondo
          comma".