Art. 8.
     Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie
           o di azioni o quote della societa' controllante
  L'art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
  "2630-bis (Violazione  del  divieto  di  sottoscrizione  di  azioni
proprie  o  di  azioni  o  quote della societa' controllante). - Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da
lire  quattrocentomila  a due milioni i promotori, i soci fondatori e
gli amministratori che violano le disposizioni di cui  agli  articoli
2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
 
          Nota all'art. 8:
            - L'art. 2630-bis del codice civile cosi' recitava: "Art.
          2630-bis  (Violazione  del  divieto  di  sottoscrizione  di
          azioni proprie). - Sono puniti con  la  reclusione  da  sei
          mesi  a  tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a
          due  milioni  i  promotori,  i   soci   fondatori   e   gli
          amministratori  che violano la disposizione di cui all'art.
          2357quater, primo comma".