Art. 8. Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante L'art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
Nota all'art. 8: - L'art. 2630-bis del codice civile cosi' recitava: "Art. 2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'art. 2357quater, primo comma".