Art. 9.
            Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
  Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
  "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con  la  multa  da
lire  duecentomila  a  due milioni i sindaci che violano gli obblighi
previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo  comma,
e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
 
          Nota all'art. 9:
             -  L'art.  2632,  secondo comma, del codice civile cosi'
          recitava:  "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e
          con la multa da lire duecentomila a due milioni  i  sindaci
          che  violano  gli  obblighi previsti dall'art. 2357, quarto
          comma, e 2359-bis, terzo comma".