Art. 9. Violazione di obblighi incombenti ai sindaci Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Nota all'art. 9: - L'art. 2632, secondo comma, del codice civile cosi' recitava: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-bis, terzo comma".