Art. 2. 1. Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale. 2. Il glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche: umidita' non superiore al 10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).