Art. 2.
  1. Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti
dalle   disposizioni   vigenti   in  materia  di  sostanze  destinate
all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero  da
sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale.
  2.  Il  glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
umidita'  non  superiore  al  10%;  proteine  non  inferiori  al  73%
calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).