Art. 3.
  1.  Le  farine  integrate  con glutine devono possedere i requisiti
stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
  2. Per quanto riguarda il valore  massimo  delle  ceneri  su  cento
parti  di  sostanza  secca,  e'  ammessa una tolleranza di 0,05 parti
rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art. 7 della legge 4  luglio  1967,  n.  580,  cosi'
          recita:
             "Le  farine  di  grano  tenero  destinate  al  commercio
          possono  essere  prodotte  soltanto  nei  tipi  e  con   le
          caratteristiche seguenti:
        ============================================================
                            |          |Su cento parti di sostanza
                            |          |        secca
        ____________________|__________|____________________________
                            |  Umidita'| Ceneri |Cellulosa | Glutine
        TIPO E DENOMINAZIONE|  massima |massimo | massimo  | secco
                            | per cento|        |          | minimo
        ____________________|__________|________|__________|________
        Farina tipo 00 .....|   14,50  | 0,50   |   -      |   7
        Farina tipo 0 ......|   14,50  | 0,65   |  0,20    |   9
        Farina tipo 1 ......|   14,50  | 0,80   |  0,30    |  10
        ____________________|__________|________|__________|________
             La  'farina  tipo  00'  puo' essere prodotta anche sotto
          forma di sfarinato granulare (granito).
             Nella 'farina tipo 1' le ceneri  non  possono  contenere
          piu' dello 0,3% di parte insolubile in acido cloridrico.
             E' consentita la produzione di farina denominata 'farina
          integrale',  avente  le  seguenti caratteristiche: umidita'
          massima per cento 14,50  e,  su  cento  parti  di  sostanza
          secca,  ceneri  minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa
          massimo 1,60, glutine secco minimo 10.
             E',  altresi',  consentita  la  produzione   di   farina
          denominata 'farina tipo 2', purche' ottenuta nel molino con
          miscela  di  prodotti  della  macinazione del grano tenero,
          avente le seguenti caratteristiche:  umidita'  massima  per
          cento  14,50  e,  su  cento parti di sostanza secca, ceneri
          massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco  minimo
          10.
             E'  tollerata  l'immissione  al  consumo  di  farine con
          tenore  di  umidita'  fino  al  massimo  del  15,50%,   con
          diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior
          grado  di  umidita',  rispetto al limite massimo del 14,50%
          stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino  o
          sugli involucri di cui al successivo art. 13".