Art. 3. 1. Le farine integrate con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580. 2. Per quanto riguarda il valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, e' ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.
Nota all'art. 3: - L'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti: ============================================================ | |Su cento parti di sostanza | | secca ____________________|__________|____________________________ | Umidita'| Ceneri |Cellulosa | Glutine TIPO E DENOMINAZIONE| massima |massimo | massimo | secco | per cento| | | minimo ____________________|__________|________|__________|________ Farina tipo 00 .....| 14,50 | 0,50 | - | 7 Farina tipo 0 ......| 14,50 | 0,65 | 0,20 | 9 Farina tipo 1 ......| 14,50 | 0,80 | 0,30 | 10 ____________________|__________|________|__________|________ La 'farina tipo 00' puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). Nella 'farina tipo 1' le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3% di parte insolubile in acido cloridrico. E' consentita la produzione di farina denominata 'farina integrale', avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10. E', altresi', consentita la produzione di farina denominata 'farina tipo 2', purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco minimo 10. E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50%, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50% stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo art. 13".