Art. 4.
  1.  Le  farine  alle quali e' stato aggiunto glutine debbono essere
poste  in  commercio  in  confezione  nel  rispetto   delle   vigenti
disposizioni in materia e devono riportare sulla medesima, oltre alle
indicazioni  previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.
109, la dizione "con aggiunta di glutine".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992,   n.   109,   relativo
          all'attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita'  dei  prodotti  alimentari riporta, all'art. 3,
          l'elenco  delle  indicazioni  che  devono  comparire  sulla
          confezione   o   sulle   relative  etichette  dei  prodotti
          alimentari preconfezionati. Tale articolo cosi' recita:
             "1. Salvo quanto disposto dagli articoli  successivi,  i
          prodotti    alimentari    preconfezionati    destinati   al
          consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
               a) la denominazione di vendita;
               b) l'elenco degli ingredienti;
               c)  la  quantita'  netta  o,  nel  caso  di   prodotti
          preconfezionati   in   quantita'   unitarie   costanti,  la
          quantita' nominale;
                d) il termine minimo di conservazione o, nel caso  di
          prodotti    molto    deperibili    dal   punto   di   vista
          microbiologico, la data di scadenza;
               e)  il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il   marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o  di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita' economica
          europea;
               f) la sede  dello  stabilimento  di  produzione  o  di
          confezionamento;
               g)  il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le
          bevande aventi un contenuto alcolico superiore  a  1,2%  in
          volume;
               h)  una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto;
               i) le modalita' di conservazione  e  di  utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
               l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
               m) il luogo di origine o di provenienza, nel  caso  in
          cui  l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
          l'origine o la provenienza del prodotto.
             2. Le indicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          riportate  in  lingua  italiana;  e'  consentito riportarle
          anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non  abbiano
          corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le
          menzioni originarie.
             3.  Salvo  quanto  prescritto  da  norme  specifiche, le
          indicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  figurare  sulle
          confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti alimentari nel
          momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
             4.  Il  presente  decreto  non pregiudica l'applicazione
          delle  norme  metrologiche,  fiscali   e   ambientali   che
          impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
             5.  Per  sede  si  intende  la  localita' ove e' ubicata
          l'azienda o lo stabilimento".