Art. 5.
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto
non si applicano al glutine ed alle farine con  aggiunta  di  glutine
legalmente  prodotti  e/o  commercializzati  in un altro Stato membro
della Comunita' economica europea.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 aprile 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1994
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 128