Art. 5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano al glutine ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 aprile 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 128