Art. 2. Iscrizione all'Albo 1. Sono iscritti all'Albo i dirigenti in servizio in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Nota all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470/1993, prevede che: "Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.Lgs. n. 502/1992, sopracitato, concerne il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.