Art. 2.
                         Iscrizione all'Albo
  1.  Sono  iscritti  all'Albo  i  dirigenti  in servizio in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 3
del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il comma 1 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 29/1993,
          come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470/1993, prevede
          che: "Le disposizioni del presente capo si  applicano  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
          Le  altre  pubbliche  amministrazioni  - fatto salvo quanto
          stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni -  previa
          modifica,   ove  necessario,  dei  rispettivi  ordinamenti,
          adeguano alle  disposizioni  del  presente  capo  i  propri
          ordinamenti,  tenendo  conto  delle  relative peculiarita',
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto".
             Il D.Lgs. n. 502/1992, sopracitato, concerne il riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421.