Art. 4.
                          Cadenze temporali
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  inoltrano al Dipartimento della
funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  del
presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente
in servizio alla data del 21 febbraio 1993.
  2.   Ai  fini  dei  successivi  aggiornamenti,  le  amministrazioni
trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di
competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.