IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe, salvo deroghe da parte del Servizio nazionale dighe nei casi di limitata importanza sotto il profilo dimensionale e tecnico-costruttivo. Il provvedimento puo' essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni, fatti salvi i controlli successivi in ordine all'osservanza delle medesime prescrizioni. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: " 3. Il Servizio nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.". 3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.". 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte. 5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario. 6. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. 7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.