Art. 2. 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' emanato, nella forma di cui  all'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, il  regolamento  per  la  disciplina  del  procedimento  di
approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla  costruzione  e
l'esercizio delle dighe,  contenente,  in  particolare,  disposizioni
relative ai seguenti punti: 
    a) forme e termini per la presentazione  delle  domande  e  della
inerente documentazione; 
    b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici  periferici
del Servizio nazionale dighe; 
    c) casi e modi  dell'acquisizione  del  parere  della  competente
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
    d) termini, forme e criteri dell'istruttoria; 
    e) forma  e  contenuto  dei  provvedimenti  dell'amministrazione,
anche con riferimento alla possibilita' di atti  interlocutori  e  di
approvazioni  parziali,   ovvero   condizionate   all'osservanza   di
prescrizioni; 
    f) potere di emanare atti  generali  contenenti  norme  tecniche,
anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi  e  di
manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessita'  di
assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa
in materia, adeguata considerazione delle esigenze  di  tutela  delle
acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi  di  scarico
intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalita'
indispensabili per la sicurezza delle opere e  per  la  tutela  della
pubblica incolumita'; 
    g)  potere  di  prescrivere  interventi  di  manutenzione  e   di
adeguamento  ed  altri  interventi  finalizzati   a   migliorare   le
condizioni di sicurezza delle opere,  nonche'  i  relativi  tempi  di
esecuzione; 
    h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato  di
conservazione e di manutenzione delle opere; 
    i) poteri ispettivi del Servizio nazionale  dighe,  relativamente
all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle
dighe e relativi impianti; 
    l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli
impianti ai fini della identificazione e del controllo  dei  progetti
di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.  1363,  e
le disposizioni tecniche ed  amministrative  emanate  sulla  base  di
questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. 
Nei casi di  minore  importanza  il  Servizio  nazionale  dighe  puo'
consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.