Art. 3. 
  1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, gia' realizzate
o in corso di realizzazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  in  assenza  delle  approvazioni  previste  dalla
normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformita'
ai progetti  approvati,  deve  essere  richiesta,  entro  centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'approvazione in sanatoria. 
  2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria e' il soggetto che
a qualunque titolo  esercisce  attualmente  la  diga  e  il  relativo
invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione. 
  3. La domanda di approvazione in sanatoria e' presentata o inviata,
in triplice copia, agli uffici periferici competenti  per  territorio
del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove  questi  ultimi  non  siano
stati ancora insediati, agli  uffici  periferici  del  Ministero  dei
lavori  pubblici,  ovvero,  per  le  opere  ricadenti   nel   proprio
territorio,  all'assessorato  ai  lavori   pubblici   della   regione
Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda e' corredata da una
relazione  tecnica,  a  firma  di  un  ingegnere  iscritto   all'albo
professionale, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga,
delle opere accessorie e del  serbatoio;  il  volume  d'invaso  e  le
modalita' di valutazione dello stesso; le fonti  di  energia  per  la
manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le  modalita'
di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso. 
  4. La domanda di approvazione in sanatoria  deve  essere  integrata
entro il 30 aprile 1995 dalla seguente  documentazione,  in  triplice
copia, a firma, oltre che  dell'ingegnere  progettista,  anche  degli
eventuali consulenti, iscritti ai relativi albi professionali: 
    a) planimetria dell'opera principale e di quelle  sussidiarie  in
scala  non  inferiore  a  1:500;  sezione-tipo   dello   sbarramento;
prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili
a fornire il quadro completo delle opere; 
    b) relazione geologica, contenente una  descrizione  dell'area  e
della sezione di  sbarramento,  nonche'  elementi  sulla  tenuta  del
serbatoio e sulla  stabilita'  delle  sponde,  considerate  anche  le
caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; 
    c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle  indagini
sui terreni di fondazione nonche', per le dighe di materiali sciolti,
le prove eseguite sui materiali impiegati e le verifiche di sicurezza
delle opere di sbarramento e connesse, nonche' una valutazione  sulle
condizioni di sicurezza delle sponde dell'invaso. La stabilita' della
diga dovra' essere verificata almeno  nelle  seguenti  condizioni:  a
serbatoio pieno con il livello al  massimo  invaso  e,  ove  la  diga
ricada in zona classificata sismica,  anche  in  presenza  di  sisma,
nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio; 
    d) relazione  idraulica  e  idrologica  che  illustri  i  criteri
adottati per la determinazione della portata di massima piena  e  del
suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della
portata stessa; 
    e)  nel  caso  di  dighe  murarie  una  relazione   di   calcolo,
comprendente  le  prove  sui  materiali  costituenti  l'opera  e  che
illustri le verifiche di resistenza  nelle  condizioni  di  serbatoio
vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso  e
in presenza di sisma ove la diga  ricada  in  una  zona  classificata
sismica; 
    f) relazione sui dispositivi  installati  per  il  controllo  del
comportamento  dell'opera  di  sbarramento  e   delle   sponde,   con
l'indicazione  della  loro  localizzazione,   della   frequenza   dei
rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione  degli
stessi; 
    g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione
del  bacino  imbrifero  tributario  del   serbatoio,   corredata   di
riferimenti alla cartografia ufficiale. 
  5. Gli uffici  di  cui  al  comma  3  esaminano  la  documentazione
allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono  disporre
interlocutoriamente che vengano, entro un congruo  termine,  prodotti
ulteriori documenti  e  chiarimenti  nonche',  in  caso  di  urgenza,
eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione  in  sanatoria  e'
rilasciata dal Servizio  nazionale  dighe  in  conformita'  a  quanto
disposto all'articolo 1, comma 1. 
  6. Nelle more del procedimento  di  approvazione  in  sanatoria,  e
senza pregiudizio per le determinazioni delle  autorita'  competenti,
il richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del  relativo
invaso, ferma la sua responsabilita' per eventuali sinistri,  qualora
abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata,  da  inoltrare
anche alla competente prefettura, che attesti che  non  si  ravvisano
attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata  da  un
ingegnere iscritto all'albo professionale tenuto  conto  dello  stato
delle opere, comprese le  apparecchiature,  per  quanto  riguarda  la
manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del  serbatoio,
delle  indicazioni  rilevate  dalla  strumentazione   di   misura   e
controllo, della  gestione  dell'impianto,  nonche'  delle  eventuali
difformita' delle opere stesse rispetto alla vigente normativa. 
  7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte  del  Servizio
nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la  costruzione  delle
opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune
cautele a salvaguardia della pubblica incolumita',  di  sospendere  i
lavori entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui  al
comma 1 e non presenti entro  i  termini  prescritti  la  domanda  di
approvazione in sanatoria ha l'obbligo  di  demolire  lo  sbarramento
entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo e' tenuto  l'esercente,
nel caso di diniego assoluto di approvazione,  entro  il  termine  di
giorni  novanta  dalla  comunicazione  salvo   i   maggiori   termini
prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora  non
venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1,  la
perizia giurata di  cui  al  comma  6  l'esercente  ha  l'obbligo  di
svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli  scarichi
di fondo. Ove detti organi di scarico  o  sistemi  alternativi  siano
assenti o non siano efficienti a  smaltire  la  piena  con  tempo  di
ritorno pari a trenta anni,  l'esercente  ha  l'obbligo  di  demolire
l'opera di sbarramento. La demolizione e lo  svuotamento  dell'invaso
devono  essere  effettuate   adottando   le   opportune   cautele   a
salvaguardia della pubblica incolumita'. 
  9. Il  Servizio  nazionale  dighe,  perdurando  l'impossibilita'  a
svolgere direttamente le attivita' di controllo e  vigilanza  di  cui
all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183,  al
decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e
al  presente  decreto,   con   particolare   riferimento   a   quelle
straordinarie  connesse  alla   sanatoria,   sulle   opere   di   cui
all'articolo 1, e' autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o
convenzioni da  stipulare  con  procedure  di  urgenza,  di  soggetti
pubblici e privati ovvero anche a ricorrere alle  procedure  previste
dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori
socialmente  utili.  Le  convenzioni  potranno  riguardare  anche  la
qualificazione professionale del personale. 
  10. Qualora la perizia giurata  di  cui  al  comma  6  non  attesti
condizioni di sicurezza,  il  Servizio  nazionale  dighe  informa  la
competente prefettura  che  ordina  all'esercente  di  effettuare,  a
proprie spese e con  le  prescritte  cautele,  la  limitazione  o  lo
svuotamento  dell'invaso  e,  se  del  caso,  la  demolizione   dello
sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi  all'ordine,  il  Servizio
nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura. 
  11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa  di
lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si  provvede,  quanto  a  lire  300
milioni, per l'anno 1993, a  carico  delle  disponibilita'  in  conto
residui iscritte sul capitolo 3408  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei lavori pubblici  per  l'anno  1994,  quanto  a  lire  4
miliardi,  per  ciascuno  degli  anni  1994,  1995,  1996,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate negli anni 1993 e
1994   possono   esserlo   nell'anno   successivo.    In    relazione
all'attribuzione delle  funzioni  di  cui  al  comma  9  al  Servizio
nazionale dighe, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, variazioni compensative anche  in  conto  residui
tra il capitolo 3408 dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei
lavori pubblici e gli appositi capitoli  dello  stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.