Art. 4. 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
realizzi o modifichi opere di  sbarramento  senza  avere  previamente
ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero  in  difformita'
del progetto approvato ed in  modo  tale  da  ridurre  le  originarie
condizioni di sicurezza delle opere, e' punito con l'arresto  fino  a
due anni. La pena e' ridotta fino ad un terzo se le opere  modificate
presentano ancora condizioni di sicurezza che  rientrano  nei  limiti
previsti dalla normativa tecnica vigente. 
  2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e'  soggetto  chi,  essendovi
tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare  la  domanda  di
approvazione in sanatoria entro il termine  di  cui  all'articolo  3,
comma 1. Non e' punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al
Servizio nazionale  dighe  la  propria  volonta'  di  procedere  allo
svuotamento dell'invaso ovvero alla demolizione della diga  nel  caso
di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro  sei  mesi  dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La  stessa  pena
di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe  senza
aver  presentato  l'attestazione  di   non   pericolosita'   di   cui
all'articolo 3, comma 6. 
  3. Chiunque non ottemperi agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3,
comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3,  comma
10, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  non  ottemperi
agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma  5,  ovvero  non
adempia, conformente alle prescritte modalita', agli obblighi di  cui
all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza
le prescritte autorizzazioni o in difformita' delle medesime,  ovvero
non  si  conformi  alle  prescrizioni  contenute  nelle  approvazioni
condizionate,  rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  o
dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita' previste  nel  foglio
di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle  dighe,  ovvero
non  ottemperi  alle   prescrizioni   impartite   in   seguito   agli
accertamenti periodici, di  controllo,  e'  punito  con  la  sanzione
pecuniaria da otto a ottanta milioni. 
  5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo
3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene
previste dall'articolo 373, commi 1 e 2', del codice penale. 
  6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad  irrogare,
anche su segnalazione del Servizio nazionale  dighe  e  degli  organi
periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative
previste dal presente decreto.