Art. 4. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformita' del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, e' punito con l'arresto fino a due anni. La pena e' ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente. 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria volonta' di procedere allo svuotamento dell'invaso ovvero alla demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosita' di cui all'articolo 3, comma 6. 3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformente alle prescritte modalita', agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformita' delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita' previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici, di controllo, e' punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni. 5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi 1 e 2', del codice penale. 6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.