Art. 7. 1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unita' di personale provviste di professionalita' specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale e' collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potra' essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994. 3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovra' essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1998, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facolta' di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, un numero non superiore a 50 unita' di personale che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali. Il relativo onere e' valutato in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. 4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e 3, valutato in L. 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.