Art. 7. 
  1. Gli uffici  periferici  del  Servizio  nazionale  dighe  vengono
insediati entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  Dell'avvenuto  insediamento  viene  data  notizia
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2.  Per  le  urgenti  necessita'  operative  dei  Servizi   tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   sono   individuate
nominativamente   cento   unita'   di    personale    provviste    di
professionalita'  specialistiche  nelle  materie  di  competenza  dei
Servizi  medesimi,  appartenenti   all'ANPA,   all'ENEA,   ad   altre
amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo  e  ad  enti
pubblici, inclusi quelli  economici.  Con  il  medesimo  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche  in   deroga   agli
ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza,  tale
personale e' collocato,  entro  quindici  giorni,  e  previo  assenso
dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il  Dipartimento
per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore  a  tre
anni. Il  trattamento  economico  in  godimento  continua  ad  essere
corrisposto dalle  amministrazioni  di  appartenenza,  tranne  quelle
componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma  63,  della
legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  con  le  competenze  eventualmente
corrisposte  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Detto
personale, al termine del periodo, potra' essere  inquadrato,  previa
domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici  nazionali,
anche  in  sovrannumero  rispetto  alla  dotazione   organica   della
qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  si
provvede ad individuare le corrispondenze  tra  le  qualifiche  e  le
professionalita' rivestite nelle amministrazioni di provenienza e  le
qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le
amministrazioni di provenienza,  conseguentemente  all'inquadramento,
provvedono alla  corrispondente  riduzione  degli  organici.  L'onere
finanziario  derivante  dall'applicazione  del  presente   comma   e'
valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994. 
  3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per  la  copertura  dei
posti in organico, che dovra' essere conclusa entro e non oltre il 31
dicembre 1998, il Dipartimento per i  Servizi  tecnici  nazionali  ha
facolta' di assumere, attraverso selezioni per titoli, con  contratto
a termine di durata non  superiore  a  cinque  anni,  un  numero  non
superiore a 50 unita' di personale che abbiano  conseguito  dottorato
di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali. 
Il relativo onere e' valutato in  lire  1.500  milioni  per  ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 
  4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e
3, valutato in L. 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995  e
1996,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le  somme  non
utilizzate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.