Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ndla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione In legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno DINI, Ministro del tesoro TREMONTI, Ministro delle finanze PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI