Art. 2. 
             Disposizioni per gli enti locali dissestati 
  1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e' cosi' sostituito: 
  "14.  Gli  enti  locali  che  nel  triennio   1994-1996   dovessero
deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25  del  decreto-
legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il  personale  comunque
in servizio in  sovrannumero  rispetto  ai  seguenti  rapporti  medi,
dipendenti-popolazione, fermo  restando  l'obbligo  di  accertare  le
compatibilita' di bilancio: 
    
  Rapporto medio
       Fascia demografica             dipendenti/
fino         a       999 abitanti         1/95
da    1.000  a     2.999 abitanti        1/100
da    3.000  a     9.999 abitanti        1/105
da 10.000    a    59.999 abitanti         1/95
da 60.000    a   249.999 abitanti         1/80
oltre             249999 abitanti         1/60
      PROVINCE
                                      Rapporto medio
Fascia demografica                     dipendenti/
fino           a   299.999 abitanti       1/520
da    300.000  a   499.999 abitanti       1/650
da    500.000  a   999.999 abitanti       1/830
da 1.000.000   a  2.000.000 abitanti      1/770
oltre             2.000.000 abitanti      1/1000
  A  detto  personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da
47 a 52.".
    
  2. Le disposizioni del comma I si applicano anche agli enti  locali
che hanno dichiarato il dissesto entro il  31  dicembre  1993  e  non
ottengano entro il 31  dicembre  1994  l'approvazione  da  parte  del
Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
  3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni  relative  al
personale proveniente da enti dissestati, in base  alle  disposizioni
dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede
alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto
dalla legge  28  ottobre  1986,  n.  730,  e  all'assegnazione  della
differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario  ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 
  4.  Ai  comuni  e  alle  amministrazioni  provinciali   che   hanno
deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non
si  applica  la  decurtazione  dei  trasferimenti  erariali  ordinari
prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La
relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994,  lire  12,2
miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, e'  finanziata
con la quota del fondo ordinario per  gli  enti  dissestati  prevista
dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504. 
  5. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle amministrazioni  provinciali
in dissesto spetta il contributo di  adeguamento  ad  un'unica  media
nazionale  dei  trasferimenti  erariali  ai   sensi   del   comma   5
dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Il  contributo
e' assegnato con le modalita'  previste  dal  citato  articolo  25  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo  1993,  n.  68.  La  relativa
spesa e' finanziata con la quota del fondo  ordinario  per  gli  enti
dissestati prevista dagli articoli 35, comma  6,  e  43  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992. 
  6. Il termine per la proposta del  piano  di  estinzione  da  parte
dell'organo straordinario di liquidazione, di cui al comma  3,  primo
periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' fissato
in nove mesi  per  gli  enti  con  popolazione  inferiore  a  250.000
abitanti ed in dodici mesi per gli altri, aumentati di sei mesi,  non
prorogabili, per la  presenza  nella  massa  passiva  di  perdite  di
gestione. Il  termine  per  la  deliberazione  del  rendiconto  della
gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo  periodo,  dell'articolo  21
del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' fissato  in  diciotto  mesi
decorrenti dall'approvazione del piano di  estinzione  da  parte  del
Ministro dell'interno. 
  7. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21
del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con  decreto  del
Ministro  dell'interno  dell'ipotesi  di   bilancio   di   previsione
stabilmente riequilibrato, e' sospeso dai rilievi o  dalle  richieste
della commissione di ricerca per  la  finanza  locale  e  riprende  a
decorrere dopo il ricevimento della risposta.  Per  le  risposte,  la
commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore a
sessanta giorni dal ricevimento. 
  8. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2  dell'articolo  21
del citato decreto-legge  n.  8  del  1993,  non  compete  all'organo
straordinario  di   liquidazione   degli   enti   locali   dissestati
l'amministrazione  dei   residui   attivi   e   passivi   riguardanti
rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di  mutui
passivi per investimenti,  nonche'  il  pagamento  delle  correlative
spese. 
  9. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non  abbiano
integralmente  ricostituite  le  somme   a   specifica   destinazione
utilizzate per il pagamento di spese correnti  e'  fatto  divieto  di
applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-
legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi  tra
i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e
nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi  2  e  3
dell'articolo 4. 
  10. Per le spese  della  liquidazione,  l'organo  straordinario  di
liquidazione degli enti dissestati puo'  richiedere  un'anticipazione
sul  mutuo  di  risanamento,  che   e'   autorizzata   dal   Ministro
dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10  per  cento
dell'importo  complessivo.   L'anticipazione   viene   concessa   dal
direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri
del consiglio di amministrazione,  al  quale  viene  comunicata  alla
prima adunanza utile. 
  11. Ai componenti  dell'organo  straordinario  di  liquidazione  e'
consentito, per l'espletamento  della  propria  funzione,  l'uso  del
mezzo  proprio,  a  condizione  che   essi   stipulino   la   polizza
assicurativa prevista daD'articolo  16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con  oneri  a  carico  della
liquidazione. 
  12. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale  dissestato
sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai
suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli
atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le  richieste
ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste  ai
fini della liquidazione. Delle  omissioni  gli  amministratori  ed  i
dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 
  13. Gli amministratori dell'ente locale dissestato  sono  tenuti  a
fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature
e personale  congrui  rispetto  alle  dimensioni  dell'ente  e  della
liquidazione, nelle  quantita'  richieste  dall'organo  straordinario
stesso.   Quest'ultimo   puo'   retribuire   eventuali    prestazioni
straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino
al massimo di cinquanta ore mensili, facendo  gravare  l'onere  sulla
liquidazione. 
  14.  Nel  caso   in   cui   l'assegnazione   di   personale   fosse
documentatamente impossibile o il personale assegnato non  idoneo  ad
insindacabile giudizio  dell'organo  straordinario  di  liquidazione,
quest'ultimo  puo'  incaricare,  anche   ai   fini   del   comma   12
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378,  professionisti  ovvero  assumere  persone  idonee  con
contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima  di
un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con  proprio  decreto,
con onere a carico della liquidazione. I trattamenti  economici  sono
equiparati  ai  compensi  spettanti   all'organo   straordinario   di
liquidazione. 
  15. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati,  al
pari degli altri enti,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  5  e  7
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  16. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto
finanziario l'efficacia della delibera di  assunzione  dei  mutui  da
adottare per le finalita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1
dell'articolo  7  del  decreto-legge  25  maggio  1994,  n.  312,  e'
subordinata  al  parere  favorevole  espresso  dalla  commissione  di
ricerca per la finanza locale.  A  tale  fine  gli  enti  inviano  la
delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e  la  commissione  di
ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. 
  17. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto  degli  enti
locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione
riferiti agli esercizi dal lo gennaio 1987 al 31 dicembre 1993  hanno
efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di
ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti  locali,
dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti
l'azienda e' tenuta ad attivare uno  specifico  capitolo  presso  cui
affluiscono le somme aventi quale causale il  ripiano  del  disavanzo
degli esercizi dal 1987  al  1993.  In  presenza  di  piu'  procedure
esecutive il tesoriere provvede al  pagamento  dando  precedenza,  su
indicazione dell'azienda, ai crediti maturati in data anteriore.  Gli
atti esecutivi  eventualmente  intrapresi  in  violazione  del  primo
periodo del presente comma non determinano vincoli sui  beni  oggetto
della procedura espropriativa.