Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati 1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' cosi' sostituito: "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio: Rapporto medio Fascia demografica dipendenti/ fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249999 abitanti 1/60 PROVINCE Rapporto medio Fascia demografica dipendenti/ fino a 299.999 abitanti 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000 A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.". 2. Le disposizioni del comma I si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Il contributo e' assegnato con le modalita' previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 6. Il termine per la proposta del piano di estinzione da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' fissato in nove mesi per gli enti con popolazione inferiore a 250.000 abitanti ed in dodici mesi per gli altri, aumentati di sei mesi, non prorogabili, per la presenza nella massa passiva di perdite di gestione. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno. 7. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, e' sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento. 8. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonche' il pagamento delle correlative spese. 9. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti e' fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4. 10. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale viene comunicata alla prima adunanza utile. 11. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista daD'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione. 12. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 13. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di cinquanta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 14. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo' incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere persone idonee con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. I trattamenti economici sono equiparati ai compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 15. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 16. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, e' subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. 17. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal lo gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda e' tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. In presenza di piu' procedure esecutive il tesoriere provvede al pagamento dando precedenza, su indicazione dell'azienda, ai crediti maturati in data anteriore. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.