Art. 3. 
  Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie 
  1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del
1989, i comuni, in  occasione  del  primo  versamento  alle  province
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  della
quota del 10 per  cento  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di
imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere  dalla
quota stessa il maggiore importo della quota  versata  alle  province
per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante  dall'applicazione
del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
202. 
  2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non  ancora
utilizzate,  dei  contributi  statali   assegnati   sulle   rate   di
ammortamento dei mutui ordinari da  contrarre  negli  esercizi  1988,
1989,1990,1991 e 1992, di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo  12  del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma  2-bis
dell'articolo  5  del  decreto-legge  31  ottobre   1990,   n.   310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.  403,
e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12  gennaio  1991,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.
80, nonche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8  del
1993. 
  3. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge  n.  537  del  1993,  le
parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5
a 8".