Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie 1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989,1990,1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993. 3. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8".