Art. 5. 
                         Proroga dei termini 
       1. Il termine relativo all'applicazione in forma graduale 
e progressiva della contabilita' economica,  previsto  dalla  lettera
b), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  e'
                    prorogato al 1' gennaio 1996.