Art. 6. 
                   Modifiche alle tariffe d'estimo 
  1.  I  prospetti  annessi  al  presente  decreto  sostituiscono   o
integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni
in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane
di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo 28 dicembre  1993,
n. 568. 
  2.  Per  effetto  delle  decisioni  della   commissione   censuaria
centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter  dell'articolo  2
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del  decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre  1993,  n.
457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari  ur-
bane relative ai comuni di  Casatenovo,  Cassago  Brianza  e  Cassina
Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont  Canavese,
sito in provincia  di  Torino,  indicate  nei  prospetti  annessi  al
presente decreto. 
  3.  Sono  annullate,  con  ripristino  di  quelle   precedentemente
vigenti, le  tariffe  d'estimo  indicate  nei  prospetti  annessi  al
decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, relative ai  comuni  di
San Marco in Lamis, sito  in  provincia  di  Foggia,  zona  censuaria
prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito  in  provincia
di Isernia, zone censuarie prima e  seconda,  categoria  A/1,  classe
unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona  censuaria
prima, categoria A/1, classi  da  1  a  5;  di  Moncalieri,  sito  in
provincia di Torino, zona censuaria seconda,  categoria  C/4,  classe
unica; di Salzano, sito  in  provincia  di  Venezia,  zona  censuaria
unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia
di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3,  e
zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano,  sito
in provincia di Campobasso, zona censuaria  seconda,  categoria  C/3,
classe unica; di  Monteiasi,  sito  in  provincia  di  Taranto,  zona
censuaria seconda. 
  4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo  1
del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. 
  5. L'amministrazione  finanziaria  provvede  all'inserimento  negli
atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto  del  presente
articolo,  sono  modificate  le   tariffe   d'estimo   delle   unita'
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
28 dicembre 1993, n. 568, il termine previsto dall'articolo 6,  comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  per  deliberare
l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  dovuta  per  l'anno
1994, resta fissato al 12 maggio 1994.