Art. 8. Disposizioni per il comune di Roma 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e presiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata sino al 31 dicembre 1995, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti da contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.