Art. 8. 
                 Disposizioni per il comune di Roma 
  1. L'autorizzazione al comune di Roma  a  contrarre  mutui  con  la
Cassa depositi e presiti negli anni 1992 e 1993, di cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  80,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e'  confermata  sino  al  31  dicembre
1995, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I  mutui  sono
assistiti da contributo statale annuo in misura pari al 90 per  cento
della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo
3 del decreto-legge  16  settembre  1987,  n.  380,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.