Art. 9. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 7  per
il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi  per  l'anno  1994,
lire 135 miliardi per l'anno 1995 e  lire  125  miliardi  per  l'anno
1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi  per  l'anno  1994  e
lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi  per  l'anno
1994 e lire 125  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1994,  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.