Art. 2. 
       Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo 
 
  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di  seguito
definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il
diritto  di  voto  alle  elezioni  del  Parlamento  europeo,   devono
presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non  oltre  il
novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la  consultazione,
domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta  istituita  presso
il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di  cui
sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni. 
  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: 
    a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il  diritto
di voto; 
    b) la cittadinanza; 
    c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine; 
    d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine,
possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data
non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione  della  domanda,
dall'autorita' nazionale competente; 
    e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile,  a
carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la
perdita dell'elettorato attivo. 
  3.  Il  comune,  compiuta  l'istruttoria  necessaria  a  verificare
l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede
a: 
    a)  iscrivere  i  nominativi  degli  stessi  nell'apposita  lista
aggiunta di cui al  comma  1,  che  e'  sottoposta  al  controllo  ed
all'approvazione    della    competente    commissione     elettorale
circondariale; 
    b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione
agli interessati e  far  pervenire  in  tempo  utile  il  certificato
elettorale;  copia  della  domanda  e'  trasmessa  immediatamente  al
Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli
affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati  membri  per  la
prevista cancellazione; 
    c) notificare agli  interessati  il  mancato  accoglimento  della
domanda con espressa avvertenza agli  stessi  che  possono  avvalersi
delle facolta' di ricorso previste per i cittadini italiani. 
  4. I cittadini degli  altri  Stati  membri,  inclusi  nell'apposita
lista aggiunta, vi restano iscritti fino a  quando  non  chiedano  di
essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. 
  5. Gli elettori iscritti nella  lista  aggiunta  votano  presso  il
seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono.  A  tal  fine
essi sono assegnati, previa suddivisione in  appositi  elenchi,  alle
relative sezioni  elettorali;  in  caso  di  superamento  del  limite
massimo di ottocento elettori previsto per  una  sezione,  essi  sono
proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe. 
  6. Il cittadino di  altro  Stato  membro  dell'Unione  che  intenda
presentare la propria candidatura  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo  1  della
legge 18 gennaio 1989, n. 9 (a), deve produrre alla cancelleria della
corte d'appello competente, all'atto del  deposito  della  lista  dei
candidati,  oltre  alla  documentazione  richiesta  per  i  candidati
nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione: 
    a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia; 
    b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine  nelle  cui
liste e' eventualmente iscritto; 
    c) che  non  e'  candidato  e  che  non  presentera'  la  propria
candidatura per la stessa elezione del Parlamento  europeo  in  alcun
altro Stato dell'Unione. 
  7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere  accompagnata  da
una certificazione dell'autorita' competente  dello  Stato  d'origine
attestante che l'interessato gode nello Stato stesso  dell'elettorato
passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto. 
  8.  La  corte  d'appello  competente  informa  l'interessato  della
decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. In  caso  di
rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle  stesse  forme
di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai  candidati
italiani. 
  9. La corte d'appello  comunica  alle  competenti  autorita'  degli
Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno  presentato  la
propria candidatura in Italia.