Art. 3. 
              Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione 
  1.  Gli  elettori  italiani  residenti  negli  altri  Paesi  membri
dell'Unione,  che  non  intendano   avvalersi   della   facolta'   di
esercitarvi il diritto di voto e  che  siano  iscritti  nell'apposito
elenco di cui all'articolo 4, possono  votare  per  la  elezione  dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo  presso  le  sezioni
elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. 
  2. Tali sezioni  elettorali  dovranno  essere  istituite  presso  i
consolati d'Italia, gli istituti di cultura,  le  scuole  italiane  e
altri locali messi a disposizione  dagli  Stati  membri  dell'Unione.
Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di
ulteriori sedi per  l'istituzione  delle  sezioni  elettorali  dovra'
cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o  su  altri  locali
idonei alle operazioni di voto, evitando che  i  seggi  stessi  siano
ubicati presso sedi di partiti politici  o  di  organismi  sindacali,
italiani o stranieri, ovvero in  edifici  destinati  al  culto  o  ad
attivita' industriali e commerciali. 
  3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni  anche  gli
elettori non iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  4  e  che  si
trovino nel territorio dei Paesi membri  dell'Unione  per  motivi  di
lavoro  o  di  studio,  nonche'  gli  elettori  familiari  con   essi
conviventi. A tal fine essi devono fare  pervenire  improrogabilmente
al  consolato  competente,  entro  l'ottantesimo  giorno   precedente
l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma
dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre  1979,
apposita domanda diretta  al  sindaco  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali sono iscritti  per  il  successivo  inoltro  al  Ministero
dell'interno. 
  4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed  il
termine indicati al comma 3 sono  pubblicati  a  cura  del  Ministero
dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a  conoscenza
degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i
Paesi  dell'Unione  con  le  modalita'  previste  dal  quarto   comma
dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
  5. Nella domanda devono essere indicati il  cognome,  il  nome,  il
luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto
del richiedente, nonche' i motivi per i quali lo stesso si trova  nel
territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere
attestati dal datore di lavoro o  dall'istituto  od  ente  presso  il
quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio  e  confermati  ad
opera del consolato. 
  6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui  al  comma
3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste,  il  consolato
provvede ad avvisare l'elettore che potra' esprimere il  voto  presso
la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto. 
  7. Le norme del presente articolo non  si  applicano,  mancando  un
ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della
citata legge n. 18 del 1979, come modificato  dall'articolo  6  della
legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei  dipartimenti
d'oltremare della Repubblica francese,  ai  quali  viene  inviata  la
cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.