Art. 4. 
                       Adempimenti preliminari 
  1. La Direzione centrale per i  servizi  elettorali  del  Ministero
dell'interno, sulla base delle comunicazioni  pervenute  dai  sindaci
dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione,  revisione
e conservazione  degli  elenchi  degli  elettori  italiani  residenti
all'estero. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti
effettuati dalle commissioni  elettorali  circondariali  in  sede  di
revisione  delle   liste   elettorali,   provvedono   a   trasmettere
immediatamente al Ministero dell'interno  l'elenco  delle  variazioni
apportate. 
  3. Le variazioni non vengono piu' riportate sugli elenchi di cui al
comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello  fissato
per le votazioni. 
  4. Dagli elenchi di cui al comma  1  sono  depennati  i  nominativi
degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da  parte  del
Ministero degli affari esteri della presentazione della  domanda  con
la quale l'elettore ha  chiesto  di  votare  nello  Stato  membro  di
residenza. 
  5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il  decimo
giorno precedente la data  delle  elezioni,  trasmette  al  Ministero
degli affari esteri, per il  successivo  inoltro  ai  singoli  uffici
consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso  per
uffici consolari e per sezioni estere, sulla base  delle  indicazioni
fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel
suddividere gli aventi diritto  al  voto  di  ciascuna  localita'  in
sezioni, il Ministero  dell'interno,  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un
numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. 
  6.  La  Direzione  centrale  per  i  servizi  elettorali   provvede
altresi', entro il  quindicesimo  giorno  precedente  la  data  della
votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori  di  cui
all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3  dello  stesso
articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda,  dando  loro
notizia del giorno e  degli  orari  della  votazione,  nonche'  della
localita' della votazione. 
  7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui
al comma 3 dell'articolo 3 e'  data  comunicazione  alla  commissione
elettorale circondariale perche' apporti apposita  annotazione  sulle
liste sezionali. 
  8. Gli elettori di cui al presente articolo che,  entro  il  quinto
giorno precedente  quello  della  votazione,  non  hanno  ricevuto  a
domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta  al  capo
dell'ufficio consolare  della  circoscrizione,  il  quale,  accertato
preventivamente  che  il  nominativo  dell'elettore  richiedente   e'
incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero  dell'interno  a  norma
del comma 5, rilascia apposita  certificazione  per  l'ammissione  al
voto e provvede ad includere i nomi  degli  elettori  interessati  in
appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal  comma  5,  distinti
per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli
elettori stessi sono assegnati. 
  9. Gli elettori di cui ai commi 1  e  3  dell'articolo  3  iscritti
nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la revisione delle liste  elettorali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n.  40,  dopo
la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che  per  qualsiasi
motivo  siano  stati  omessi  da   detti   elenchi,   devono   essere
immediatamente  segnalati  dal  comune  nelle  cui  liste   risultano
iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano
per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e  per  la
conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi
di cui al comma 8.