Art. 4. Adempimenti preliminari 1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate. 3. Le variazioni non vengono piu' riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni. 4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza. 5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna localita' in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. 6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresi', entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonche' della localita' della votazione. 7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 e' data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perche' apporti apposita annotazione sulle liste sezionali. 8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati. 9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.