Art. 5. Operazioni di voto 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4. 3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori. 4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi e' presa nota nel verbale. 5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4. 6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio e' dotato. 7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3. 9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale. 10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo. 11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. 12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali. 13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma. 14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curera' la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.