Art. 5. 
                         Operazioni di voto 
  1. Salvo quanto disposto dal presente articolo,  le  operazioni  di
votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo  le
disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle
ore determinati con decreto del Ministro dell'interno,  a  norma  del
terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
  2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni  di  cui
all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale,  ovvero  la
certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4. 
  3. Ha, inoltre, diritto  di  votare  chi  si  presenti  munito  del
certificato elettorale attestante la sua assegnazione  alla  sezione,
anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori. 
  4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della  votazione,  sono
iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco  degli  elettori
della sezione e di essi e' presa nota nel verbale. 
  5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore  ha  votato
apponendo  la  propria  firma,   accanto   al   nome   dell'elettore,
nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4. 
  6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui  il  seggio
e' dotato. 
  7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si
applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8  e
9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
  8. Il presidente,  gli  scrutatori  ed  il  segretario  del  seggio
votano, previa esibizione dei documenti di  cui  al  comma  2,  nella
sezione presso la quale esercitano il loro  ufficio  anche  se  siano
iscritti come elettori in altra  sezione,  costituita  all'estero  ai
sensi dell'articolo 3. 
  9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella  sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al
comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori  in  alcuna  delle
sezioni costituite  all'estero,  previa  esibizione  del  certificato
elettorale. 
  10. I certificati medici  eventualmente  richiesti  dagli  elettori
agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere
rilasciati da un medico del luogo. 
  11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede  alle
operazioni di cui all'articolo  67  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
separatamente per ogni circoscrizione elettorale. 
  12. Successivamente il presidente del seggio  suddivide  le  schede
votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo  di  schede
in un  plico  che,  sigillato  con  il  bollo  della  sezione,  viene
recapitato immediatamente al capo dell'ufficio  consolare,  il  quale
inoltra  i  plichi  stessi,  per  via  aerea  a  mezzo  di   corriere
diplomatico   accompagnato,   ai   competenti    uffici    elettorali
circoscrizionali. 
  13. I plichi formati a  norma  dell'articolo  67  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361, debbono essere consegnati,  contemporaneamente,  da  appositi
incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via
aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad  inoltrare  i
suddetti plichi alla corte d'appello di Roma. 
  14. Ogni ufficio di sezione deve  infine  provvedere  a  restituire
l'urna, il timbro, le matite e il materiale  non  consumato  al  capo
dell'ufficio  consolare  che  ne  curera'  la  conservazione   e   la
restituzione ai competenti uffici.